Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 32 pagine

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3 partecipanti22 rifiutano espressamente la ricerca di semplicità ed essenzialità nella

procedura di consultazione. Non ritengono opportuno limitare la procedura di consultazione a progetti importanti: piuttosto, l’obbligo di svolgere una consultazione deve riguardare tutte le disposizioni, lasciando ai destinatari la scelta di esprimersi o meno. Si teme che determinati progetti vengano classificati come di secondaria importanza benché abbiano un notevole significato per i destinatari e gli uffici incaricati dell’esecuzione.

8 partecipanti23 si esprimono criticamente sulla riduzione all’essenziale della procedura di consultazione oppure fanno valere riserve sulla limitazione di progetti in merito ai quali sarà previsto svolgere una procedura di consultazione.

Altri due partecipanti24 esprimono dubbi sulla possibile riduzione del dispendio amministrativo e finanziario che restringerebbe le riflessioni sulla qualità della procedura ad un’ottica

meramente quantitativa.

Nel complesso sono 23 i partecipanti che non si sono espressi in merito agli obiettivi.

c. Disciplinamento mediante legge

Sulla questione dello slittamento ad un "livello inferiore" delle disposizioni (fondamentali)

della consultazione si sono espressi 19 partecipanti. La necessità di disciplinare in una legge disposizioni che regolino almeno i fondamenti della procedura di consultazione non viene messa in discussione.

La maggioranza dei Cantoni che hanno partecipato alla procedura ed un’associazione, cioè in tutto 13 partecipanti25, preferirebbero tuttavia un disciplinamento della procedura di

consultazione in una legge a sé stante. In questo modo si terrebbe debitamente conto

dell’importanza della procedura di consultazione e le disposizioni valide riguardanti il

Consiglio federale o l’amministrazione e l’Assemblea federale o le commissioni parlamentari potrebbero essere riunificate in un’unica normativa; solo con una legge a sé stante sarebbe possibile raggiungere la trasparenza, la chiarezza e la funzione informativa richieste ad una normativa. La procedura di consultazione inserita nella LOGA rappresenterebbe un corpo estraneo.

20 BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, SG, GR, AG, NE, GE; PLR, PPD, UDC, PES; EVG, SSV, SGemV, SAB, SKSGS, FSP, SAJV, FRC, acsi, TCS; SBSBV, AS, VÖV, KV-NW, SHS, FRS, CFJ, HEV, adf, VSIG.

21 Elaborazione di basi legali sulla procedura di consultazione; attuazione dell’articolo 147 Cost. a livello di legge; adeguamento alle nuove forme di informazione e comunicazione con l’obiettivo di passare gradualmente alla procedura di consultazione elettronica; disciplinamento legale ridotto all’essenziale (rafforzamento qualitativo); una normativa semplice (limitata ai fondamenti).

22 ES, KKAK-VVAK, SRF.

23 SAGV, SBV, SGV, SGB, KV.

24 Pro S, Pro J.

25 SZ, OW, NW, ZG, BS, AR, AI, AG, TG, NE, GE, JU; HEV. 11\32