Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 32 pagine

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3.9 Nuovo art. 112a LParl sulle modifiche alla legge sul Parlamento

a. Apprezzamento generale

L'introduzione della competenza delle commissioni parlamentari nello svolgimento della procedura di consultazione per quel che riguarda la preparazione di un atto legislativo importante a seguito di un'iniziativa parlamentare è approvato dai partecipanti che si sono espressi su questa disposizione. Numerosi partecipanti propongono inoltre singole

precisazioni e complementi.

b. Competenze e oggetto di "consultazioni parlamentari" (cpv. 1)

Un partecipante122 chiede che nel capoverso 1 vengano menzionate anche le associazioni mantello quali destinatari ed altri due partecipanti auspicano123 che le commissioni

parlamentari siano tenute a svolgere una consultazione anche quando presentano modifiche salienti di testi del Consiglio federale.

c. Informazione della Cancelleria federale (cpv. 2)

Un partecipante auspica che venga sancito l'obbligo della Cancelleria federale di

informazione in caso di apertura di una procedura di consultazione.

d. Applicazione della LOGA per analogia (cpv. 3)

Nessuna osservazione.

122 FSP.

123 SZ; HEV. 31\32