Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 32 pagine
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3.6 Art. 57f AP-LOGA sul principio della pubblicità
a. Apprezzamento generale
La maggior parte dei partecipanti approva l'introduzione del principio della pubblicità per la procedura di consultazione. Alcuni propongono complementi e altre formulazioni, ma il principio della pubblicità della procedura di consultazione e dei relativi documenti non è messo in discussione. Per quel che riguarda l'accesso ai pareri inoltrati e la loro
pubblicazione, alcuni partecipanti auspicano precisazioni sul momento e sul tipo di accesso. In singoli casi si propone anche di rinunciare alla pubblicazione e di elaborare un
disciplinamento per le eccezioni.
b. Documenti accessibili al pubblico (cpv. 1)
5 partecipanti89 ritengono che l'elenco proposto dei documenti accessibili al pubblico non sia completo. Segnatamente bisognerebbe introdurvi anche l'elenco dei destinatari90 o il
protocollo delle consultazioni in forma di conferenza91. Inoltre si propone di completare la disposizione prevedendo di rendere accessibili anche altri testi importanti riguardanti la consultazione92.
Un partecipante93 desidera estendere la disposizione in questione alle audizioni.
Per concludere, 2 partecipanti chiedono un disciplinamento limitativo o una rinuncia alla pubblicità per i pareri inoltrati (vedi le osservazioni a proposito del cpv. 2).
c. Diritto di consultazione (cpv. 2)
Un partito94 desidera completare la disposizione in questione con l'obbligo di immediata pubblicità dei documenti e dei risultati della consultazione.
2 partecipanti auspicano una disposizione limitativa: un partecipante95 chiede di rinunciare del tutto alla pubblicazione dei pareri, o almeno di rinunciare alla forma elettronica, mentre un
attentamente nel contenuto e devono essere ponderati in relazione al nesso materiale ed in base all'importanza economica, politica, finanziaria o culturale del mittente.";
89 ES, DJS, FRC, ACSI; FRS, Ihold.
90 ES.
91 DJS.
92 FRC, ACSI; FRS.
93 ES.
94 PES: Nuovo cpv. 2bis "Devono essere immediatamente pubblicati in forma elettronica almeno i documenti ed i risultati della procedura di consultazione. Sono possibili deroghe solo in casi motivati." 24\32