Avamprogetto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine

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Art. 18 Obbligo d’informazione degli uffici dello stato civile e del controllo degli abitanti per la verifica delle generalità

Gli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti sono tenuti a fornire gratuitamente informazioni alle autorità abilitate all’iscrizione per verificare i dati personali da trattare.

Art. 19 Comunicazione circa l’insuccesso del periodo di prova

1 Se nell’ambito dell’iscrizione della sentenza constata che una pena sospesa condizionalmente è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all’articolo 46 capoverso 1 CP, all’articolo 40 capoverso 1 CPM5 o all’articolo 31 capoverso 2 DPMin6, l’autorità che procede all’iscrizione comunica la revoca all’autorità competente per l’esecuzione della sentenza revocata.

2 Se in occasione dell’iscrizione di una sentenza straniera constata che il fatto giudicato all’estero rientra nel periodo di prova di una pena con la sospensione condizionale o con la sospensione condizionale parziale già iscritta, l’UFG comunica l’insuccesso del periodo di prova al tribunale svizzero che ha ordinato la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena. Se una sentenza straniera rientra nel periodo di prova di una liberazione condizionale, l’UFG comunica l’insuccesso del periodo di prova all’autorità d’esecuzione.

3 Se nell’ambito dell’iscrizione della sentenza constata che una liberazione condizionale dall’esecuzione delle pene o delle misure è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso

6 CP o all’articolo 31 capoverso 2 DPMin7, l’autorità che procede all’iscrizione comunica la revoca all’autorità competente per l’esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.

4 Se una persona è stata graziata condizionalmente, l’autorità che procede all’iscrizione comunica all’autorità competente in materia di grazia se tale persona è condannata per un reato commesso durante il periodo di prova.

Sezione 6: Accesso ai dati di VOSTRA

Art. 20 Accesso mediante procedura di richiamo

1 L’accesso mediante procedura di richiamo è retto dall’articolo 367 capoversi 2 e 4 CP.

2 L’Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze e procedimenti penali pendenti, per l’adempimento dei compiti seguenti (art. 367 cpv. 3 CP):

5 RS 321.0

6 RS …

7 RS …