Avamprogetto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine
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2Il DFGP emana istruzioni in merito ai particolari.
Art. 29 Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni
1La Confederazione si assume le spese d’installazione e d’esercizio delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.
2I Cantoni si assumono le spese d’installazione e d’esercizio delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.
3Le autorità collegate si assumono le spese d’acquisto e d’esercizio degli apparecchi utilizzati.
Sezione 9: Ricerca, pianificazione e statistica Art. 30 Diritto applicabile
Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall’articolo 22 della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati.
Art. 31 Comunicazione dei dati all’Ufficio federale di statistica
L’UFG mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica, sotto forma informatizzata, i dati di VOSTRA necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 32 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del 1° dicembre 199917 sul casellario giudiziale informatizzato è abrogata.
Art. 33 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il (1° gennaio 2007).
16 RS 235.1
17 RU 1999 3509