Avamprogetto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine

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2Il DFGP emana istruzioni in merito ai particolari.

Art. 29 Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni

1La Confederazione si assume le spese d’installazione e d’esercizio delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

2I Cantoni si assumono le spese d’installazione e d’esercizio delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.

3Le autorità collegate si assumono le spese d’acquisto e d’esercizio degli apparecchi utilizzati.

Sezione 9: Ricerca, pianificazione e statistica Art. 30 Diritto applicabile

Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall’articolo 22 della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati.

Art. 31 Comunicazione dei dati all’Ufficio federale di statistica

L’UFG mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica, sotto forma informatizzata, i dati di VOSTRA necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 32 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 1° dicembre 199917 sul casellario giudiziale informatizzato è abrogata.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il (1° gennaio 2007).

16 RS 235.1

17 RU 1999 3509