Avamprogetto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine

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a. prevenzione di reati secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

b. perseguimento di reati;

c. trasmissione di informazioni a Interpol:

1. nell’ambito di procedimenti penali avviati,

2. nell’ambito di indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 340 e 340bis CP,

3. per la prevenzione di reati secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI; d. controllo legale del sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (Janus); e. direzione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

f. pronuncia o revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 26 marzo 19319 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

come pure la preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

199910;

g. trasmissione di informazioni all’Ufficio europeo di polizia in virtù dell’articolo 351novies CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui al capoverso 2 lettere a e b.

Art. 21 Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta

Per l’adempimento dei loro compiti legali, le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere mediante richiesta scritta all’UFG o al servizio di coordinamento cantonale un estratto di VOSTRA concernente sentenze:

a. le autorità di cui all’articolo 367 capoverso 2 CP;

b. le autorità amministrative federali che pronunciano decisioni penali,

per l’espletamento di procedimenti penali;

c. il servizio dell’UFG competente per l’assistenza giudiziaria internazionale,

per procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione;

d. le autorità tutorie cantonali e comunali,

per la pronuncia e la revoca di misure tutorie;

e. le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini

assistenziali,

per la pronuncia e la revoca della privazione della libertà a fini assistenziali;

f. le autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone,

8RS 120

9 RS 142.20

10 RS 101