Avamprogetto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine
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a. prevenzione di reati secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
b. perseguimento di reati;
c. trasmissione di informazioni a Interpol:
1. nell’ambito di procedimenti penali avviati,
2. nell’ambito di indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 340 e 340bis CP,
3. per la prevenzione di reati secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI; d. controllo legale del sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (Janus); e. direzione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
f. pronuncia o revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 26 marzo 19319 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
come pure la preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
199910;
g. trasmissione di informazioni all’Ufficio europeo di polizia in virtù dell’articolo 351novies CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui al capoverso 2 lettere a e b.
Art. 21 Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta
Per l’adempimento dei loro compiti legali, le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere mediante richiesta scritta all’UFG o al servizio di coordinamento cantonale un estratto di VOSTRA concernente sentenze:
a. le autorità di cui all’articolo 367 capoverso 2 CP;
b. le autorità amministrative federali che pronunciano decisioni penali,
per l’espletamento di procedimenti penali;
c. il servizio dell’UFG competente per l’assistenza giudiziaria internazionale,
per procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione;
d. le autorità tutorie cantonali e comunali,
per la pronuncia e la revoca di misure tutorie;
e. le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini
assistenziali,
per la pronuncia e la revoca della privazione della libertà a fini assistenziali;
f. le autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone,
8RS 120
9 RS 142.20
10 RS 101