Avamprogetto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine

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Sezione 2: Autorità responsabile

Art. 2

1L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile di VOSTRA.

2 Esso coordina le attività delle autorità e dei servizi collegati a VOSTRA provvedendo affinché assolvano i loro compiti conformemente alle prescrizioni.

3 Aiuta le autorità e i servizi collegati a VOSTRA a risolvere problemi di applicazione e tiene corsi di base e di perfezionamento per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.

4 Controlla se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati. A tal fine, è autorizzato ad accedere ai verbali e ai giornali della Confederazione (art. 27) che documentano il trattamento dei dati e la consultazione dei dati del casellario giudiziale. Può inoltre consultare documenti, nella misura in cui sono stati alla base dell’iscrizione e può rettificare autonomamente iscrizioni errate in VOSTRA o chiedere ai servizi competenti di procedere alla rettificazione.

5Rilascia e revoca i diritti di trattamento individuali.

6 Emana istruzioni per la tenuta e l’utilizzo di VOSTRA, in particolare il regolamento per il trattamento.

Sezione 3: Dati raccolti Art. 3 Sentenze

1 In VOSTRA sono iscritte: a. le condanne da parte della giurisdizione civile e militare per crimini o delitti previsti dal CP o da altre leggi federali, tranne i casi di cui all’articolo 8 lettera b; b. le sentenze di assoluzione da parte della giurisdizione civile e militare per crimini o delitti previsti dal CP o da altre leggi federali, se è stata ordinata una misura, tranne i casi di cui all’articolo 8 lettera c;

c. le condanne per contravvenzioni previste dal CP o da altre leggi federali se:

1. è inflitta una multa superiore a 5 000 franchi o lavoro di pubblica utilità per oltre 180 ore, o

2. l’autorità giudicante è autorizzata o obbligata esplicitamente nella rispettiva legge federale a pronunciare, in caso di nuovo reato, una multa di un determinato ammontare minimo o, oltre alla multa, una pena pecuniaria o una pena detentiva;

d. le condanne per contravvenzioni non soggette all’obbligo di iscrizione giusta la lettera c se sono parte di una sentenza soggetta all’obbligo di iscrizione;