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Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine

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e. le sentenze emesse all’estero contro cittadini svizzeri e quelle comunicate all’UFG

conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19592 e ai trattati internazionali vigenti se sono adempiute le condizioni di

iscrizione che secondo il CP e la presente ordinanza vigono per sentenze svizzere comparabili (art. 366 cpv. 1 e 2 lett. c CP).

2Le condanne con la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena sono iscritte con la pertinente indicazione (art. 42 e 43 CP; art. 36 e 37 CPM).

Art. 4 Sanzioni

1Al momento dell’iscrizione di sentenze, sono registrati in VOSTRA come sanzioni: le pene

principali, le pene accessorie (art. 35 CPM), le misure terapeutiche e l’internamento (art. 59-61, 63 e 64 CP), la cauzione preventiva (art. 66 CP), l’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67 CP, 50 CPM), il divieto di condurre (art. 67b CP, art. 50a CPM), la degradazione (art. 35 CPM) e l’esclusione dall’esercito (art. 48 e 49 CPM).

2Nel caso di giovani, è fatta salva l’iscrizione di sanzioni conformemente all’articolo 366 capoverso 3 CP3.

Art. 5 Decisioni successive

In VOSTRA sono iscritte le seguenti decisioni successive che comportano una modifica

di iscrizioni esistenti:

a. la revoca o il rifiuto della revoca della sospensione condizionale o della sospensione

condizionale parziale della pena; vanno iscritte anche le conseguenze di una revoca

o di un rifiuto della revoca: la pena unica, l’ammonimento, la protrazione del periodo di

prova, la disposizione dell’assistenza riabilitativa e di norme di condotta (art. 46 e 95 CP, art. 40 CPM e art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l’art. 31 DPMin );

b. la modifica della sanzione in relazione a misure terapeutiche stazionarie (art. 62c cpv. 4 e 6 nonché 65 CP);

c. l’attenuazione quanto a contenuto e durata nonché la revoca dell’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67a CP e 50a CPM).

Art. 6 Decisioni d’esecuzione

In VOSTRA sono iscritte decisioni che concernono l’esecuzione delle pene o misure:

a. le decisioni dell’autorità competente o del tribunale di cui alle disposizioni seguenti:

1. CP: articoli 62 capoversi 1 - 4, 62a capoversi 1 - 3 e 5, 62c capoversi 1 - 4, 63a capoverso 2, 63b capoversi 2, 4 e 5, 64a capoversi 1 - 3, 95 capoversi 4 e 5, 86, 87 e 89 capoverso 2,

2 RS 0.351.1

3 Articolo 44 legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (FF 2003 3859).