Avamprogetto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine

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4 Le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l’amnistia all’UFG per iscrizione in VOSTRA. Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l’amnistia al compente servizio di coordinamento cantonale per iscrizione in VOSTRA.

Art. 16 Momento dell’iscrizione in VOSTRA

1Le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d’esecuzione devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il pieno passaggio in giudicato. Lo stesso vale per la

comunicazione a fini statistici della conclusione del procedimento passata in giudicato nell’ambito dell’articolo 7a.

2 Le decisioni passate solo parzialmente in giudicato sono iscritte in VOSTRA come parte integrante della sentenza di istanza superiore passata in giudicato o della decisione successiva.

3 In caso di procedimenti penali pendenti, tutti i dati soggetti all’obbligo di iscrizione conformemente all’articolo 7 lettere a e b vanno iscritti in VOSTRA entro due settimane.

4 L’iscrizione di un procedimento penale pendente può essere sospesa fintantoché interessi di segretezza lo impongono.

Art. 17 Dovere di diligenza delle autorità partecipanti e principi del trattamento dei dati

1Tutte le autorità partecipanti provvedono affinché nel loro ambito i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2Si accertano che i dati che iscrivono in VOSTRA o comunicano al servizio competente siano completi, esatti e aggiornati.

3Se dubita dell’esattezza dei dati o se questi sono incompleti, l’autorità che procede all’iscrizione invita l’autorità mittente a riesaminare la comunicazione o si procura i complementi necessari mediante richieste d’informazioni.

4 Le autorità a cui è stato concesso un diritto di trattamento dei dati sono autorizzate a trattare i dati soltanto se questi sono necessari per l’adempimento dei loro compiti legali.

5 I dati del casellario giudiziale di cui all’articolo 366 capoversi 2-4 CP non possono essere isolati in una nuova banca di dati personali mediante registrazione o conservazione tranne se necessario per motivare una decisione presa o una pratica procedurale avviata.

6 Le autorità possono trasmettere dati del casellario giudiziale soltanto se dispongono di una base legale sufficiente per tale trasmissione e solo per gli stessi obiettivi per i quali hanno ricevuto tali dati.