Avamprogetto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

2 L’eliminazione di iscrizioni relative a pene detentive con la sospensione condizionale parziale è retta dalle regole per l’eliminazione di pene con la condizionale (art. 369 cpv.

3 CP).

Sezione 5: Le autorità partecipanti a VOSTRA e i loro compiti Art. 11 Compiti dell’UFG

1 L’UFG iscrive in VOSTRA i dati seguenti: a. dati comunicati da autorità federali non collegate; b. sentenze straniere conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera e.

2 Tratta le seguenti richieste di estratto di VOSTRA: a. richieste di privati; b. richieste di autorità federali non collegate; c. richieste di autorità straniere conformemente all’articolo 22;

3 Tratta richieste di estratto di un casellario giudiziale straniero da parte di autorità svizzere collegate. Gli allegati 2 e 3 disciplinano le autorità autorizzate a presentare una tale richiesta per via elettronica. I rispettivi dati sono iscritti in VOSTRA conformemente all’allegato 1 numero 6 e possono essere consultati soltanto dall’UFG, che tiene il casellario, e dalle autorità che hanno presentato la richiesta. I dati sono eliminati da VOSTRA non appena dall’estero è stata data una risposta alla domanda.

4Comunica allo Stato d’origine, se noto, condanne e decisioni successive contro cittadini stranieri in virtù della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dei trattati internazionali vigenti. Nei casi dubbi decide il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Quest’ultimo può inoltre emanare istruzioni generali circa le comunicazioni alle autorità di uno Stato estero.

Art. 12 Compiti dei Servizi di coordinamento cantonali

1I servizi di coordinamento cantonali hanno i compiti seguenti:

a. iscrivono direttamente in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d’esecuzione delle autorità cantonali non collegate a

VOSTRA. Possono stampare l’estratto del casellario giudiziale di una persona per controllare un’iscrizione; tale stampa va distrutta dopo il controllo dei dati iscritti;

b. allestiscono estratti di VOSTRA per le autorità cantonali non collegate;

c. sono gli interlocutori cantonali per l’UFG per quanto concerne l’osservanza delle

disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle

relative istruzioni.