Avamprogetto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine

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Sezione 7: Diritti d’accesso delle persone interessate Art. 25

1Ogni persona può consultare presso l’UFG l’iscrizione completa che la concerne; è fatto salvo l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati.

2Chi intende far valere il proprio diritto d’accesso deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta.

3L’informazione è data oralmente. Non è consentito l’accesso alle singole parti del

programma di VOSTRA. Se registrata, la persona interessata può consultare integralmente allo sportello un estratto con tutte le iscrizioni. Tale documento scritto non

può essere rilasciato.

Sezione 8: Sicurezza dei dati, esigenze tecniche e ripartizione dei costi

Art. 26 Sicurezza dei dati

1Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:

a. l’ordinanza del 26 settembre 200314 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale; b. le istruzioni del DFGP sulla sicurezza informatica;

c. l’ordinanza del 14 giugno 199315 sulla protezione dei dati.

2Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati d’ordine organizzativo e tecnico.

3L’UFG provvede affinché sia controllato, presso le autorità collegate, il rispetto dei provvedimenti di sicurezza informatica.

Art. 27 Verbale d’aggiornamento

In VOSTRA sono registrate tutte le operazioni effettuate da una persona.

Art. 28 Esigenze tecniche

1L’infrastruttura informatica dei Cantoni deve soddisfare le prescrizioni tecniche della Confederazione in materia di tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

13RS 235.1

14 RS 172.010.58

15 RS 235.11