Avamprogetto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 25 pagine

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2. Diritto penale minorile del 20 giugno 20034 (DPMin): articoli 18, 19, 28 capoverso 1, 29 capoversi 1 - 3 e 31 capoversi 1 - 3;

b. la grazia e l’amnistia.

Art. 7 Procedimenti penali pendenti

In VOSTRA sono iscritte:

a. persone, fintantoché contro di esse in Svizzera è pendente un procedimento penale per crimini o delitti secondo il diritto federale, con l’indicazione:

1. del numero d’identità dell’imputato,

2. dei reati di cui è accusata tale persona,

3. della data di notifica del procedimento,

4. l’autorità responsabile del procedimento (incluso il numero di riferimento),

5. del periodo della presunta perpetrazione del reato,

6. dello stadio del procedimento; b. modifiche rilevanti nei fatti di cui alla lettera a, in particolare la cessione del procedimento, la modifica dell’imputazione nonché il passaggio dalla fase istruttoria a quella giudiziale.

Art. 7a Iscrizione di conclusioni di procedimenti a fini statistici

1 L’autorità competente registra in VOSTRA in che modo il procedimento si è concluso: a. con una condanna soggetta all’obbligo di iscrizione (con l’indicazione del numero della sentenza VOSTRA); b. con una sentenza di assoluzione soggetta all’obbligo di iscrizione (con l’indicazione del numero della sentenza VOSTRA); c. con una sentenza di assoluzione non soggetta all’obbligo di iscrizione; d. con una condanna non soggetta all’obbligo di iscrizione; o e. con una sospensione del procedimento (con l’indicazione dei motivi della sospensione).

2 Tali dati servono soltanto a fini statistici e non possono essere consultati dalle autorità collegate.

4 FF 2003 3844