Avamprogetto OGMot
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 21 pagine
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ALLEGATO 5
Motori marini considerati come maserizie di trasloco
1. Campo d'applicazione
Il presente allegato disciplina la procedura d'importazione di un motore marino da parte di immigranti in Svizzera, qualora per tale motore non esista alcun certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico o dichiarazione di conformità del costruttore conformemente alla direttiva sulle imbarcazioni da diporto26 ai sensi della OGMot.
Il presente allegato non si applica:
− ai motori che soddisfano le disposizione dei numeri 16 segg. OGMot e per i quali può essere fornita una prova corrispondente sulla base di un certificato valido d’omologazione relativo ai gas di scarico o per i quali è disponibile una dichiarazione di conformità valida conformemente alla direttiva sulle imbarcazioni da diporto ;
− ai motori a combustione a 2 tempi;
− ai motori per i quali è possibile ripristinare la conformità all’OGMot tramite un "kit di trasformazione" (cfr. il seguente n. 2).
2. Trasformazione di motori
Se per determinati tipi di motore esistono dei "kit di trasformazione" che permettono di ripristinare lo stato di conformità all’OGMot, questi tipi di motore vanno adattati alle esigenze svizzere prima del loro collaudo. Le indicazioni relative al "kit di trasformazione", le necessarie componenti per il motore e le documentazioni tecniche sono ottenibili presso il rappresentante della marca corrispondente.
Se viene adattato alle esigenze dell’OGMot mediante un "kit di trasformazione", un motore non è più soggetto alla presente disposizione derogatoria e può essere collaudato senza alcuna restrizione.
Se per un determinato motore non esiste sul mercato un corrispondente "kit di trasformazione", il detentore del battello deve dimostrarlo alle competenti autorità di collaudo, presentando un attestato del rappresentante della marca.
26 GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15, modificata dalla direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18). Il testo della direttiva può essere ottenuto rivolgendosi all'Euro Info Centro Svizzera, OSEC, Stampfenbachstr. 85 , 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics, oppure visualizzato all'indirizzo Internet dell'UFT (www.bav.admin.ch ).