Avamprogetto OGMot
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 21 pagine
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n. 15 lett. c - d
15 Disposizioni penali
Giusta l’articolo 48 della legge federale del 3 ottobre 197516 sulla navigazione interna è punito con la multa:
c. chiunque intenzionalmente o per negligenza lascia decorrere i termini prescritti per la manutenzione obbligatoria del sistema antinquinamento (n. 4.2 DE-OGMot ad n. 13.2 OGMot).
d. chiunque non corregge nei termini prescritti il funzionamento difettoso di motori con «On Board Diagnose II» (n. 13.3 OGMot).
n. 16.1, 16.2, 16.3.2, 16.4 cpv. 2 e 16.5
16 Disposizioni finali
16.1 Il Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC) emana le disposizioni d’esecuzione relative alla presente ordinanza, segnatamente per quanto concerne i controlli periodici dei gas di scarico e la loro periodicità. In determinati casi, esso può consentire deroghe a singole disposizioni, sempre che il loro scopo sia mantenuto.
Il DATEC può modificare gli allegati della presente ordinanza sempre che le esigenze in materia di gas di scarico rimangano globalmente invariate.
16.2
abrogato
16.3.2
abrogato
16.4 cpv. 2
abrogato
16.5 Disposizioni transitorie relative alla modifica del …
16.5.1 I certificati d’omologazione dei gas di scarico conformemente alle
disposizioni della presente ordinanza possono essere rilasciati ancora fino al … 2009. Restano validi nella misura in cui i motori interessati rispettino le pertinenti disposizioni.
16.5.2 In caso di modifiche di motori per i quali è stato rilasciato un certificato
d'omologazione dei gas di scarico ai sensi delle disposizioni della presente ordinanza entro il … 2007, il certificato d'omologazione dei gas di scarico