Avamprogetto OGMot
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 21 pagine
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3. Disciplinamento
3.1 Immigranti e masserizie di trasloco
Sono considerate immigranti le persone fisiche che abbandonano il loro domicilio all’estero e si stabiliscono in Svizzera.
Un motore marino è reputato masserizia di trasloco se l’immigrante l’ha usato personalmente all’estero per un periodo di almeno sei mesi e
continuerà ad usarlo personalmente in Svizzera. In linea di principio,
l’importazione deve avvenire in diretta correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio.
Come documento di prova, l’immigrante può presentare al Servizio
navigazione cantonale la copia munita del bollo doganale della
"Dichiarazione / Domanda di sdoganamento per masserizie di trasloco"
(formulario 18.44) rilasciata dalle autorità doganali. In questo documento, la dicitura del secondo paragrafo "importa masserie di trasloco in correlazione con" deve essere seguita da "il trasferimento del domicilio dall’estero nel territorio doganale svizzero".
3.2 Manutenzione relativa ai gas di scarico del motore prima del collaudo del battello in Svizzera
Prima del collaudo del battello a motore, da parte delle autorità competenti, importato nell’ambito del trasferimento in Svizzera, il detentore deve far effettuare a proprie spese una manutenzione del motore. Inoltre, versando un emolumento, deve richiedere al Servizio d’omologazione per motori di battelli del LPMR conformemente al numero 3.2 OGMot, il certificato relativo ai gas di scarico e il corrispondente documento sulla manutenzione per masserizie di trasloco. Nel documento sulla manutenzione, al posto dell’usuale numero di controllo del certificato di omologazione, deve figurare una "X" quale contrassegno di riconoscimento per masserizie di trasloco.
Al momento del collaudo, la manutenzione relativa ai gas di scarico non deve risalire a più di 6 mesi prima e deve essere stata effettuata presso un’officina specializzata ed autorizzata dai Cantoni27.
Le regolazioni del motore vanno effettuate secondo le indicazioni del costruttore e le componenti difettose vanno sostituite. I motori devono rispettare i seguenti valori:
27 La lista completa delle officine autorizzate è ottenibile presso l’Associazione dei servizi cantonali della navigazione (Vereinigung der Schifffahrtsämter, vks, Casella postale, 3000 Berna 6).