Avamprogetto OGMot

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 21 pagine

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Presentando i relativi documenti, l’immigrante deve dimostrare che il motore, nel corso degli ultimi 6 mesi, è stato sottoposto a una manutenzione per i gas di scarico presso un’officina autorizzata dai Cantoni e che i valori conformemente al numero 3.2 sono stati rispettati.

4.4 Collaudo

Se sono soddisfatte tutte le condizioni poste dal presente allegato, il motore può essere collaudato a nome del detentore del battello immigrante in Svizzera. Altrimenti la domanda di collaudo deve essere respinta.

In caso di collaudo di un motore in applicazione del presente allegato (vale a dire, senza un adeguamento alle disposizioni dell’OGMot, cfr. n. 2), nella licenza di navigazione va aggiunta, sotto "Disposizione delle autorità", la seguente condizione: "È vietato il cambiamento di detentore durante un periodo di 12 mesi dallo sdoganamento in Svizzera avvenuto il ………………. ."