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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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b. induce l’organo di un organismo d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione a
redigere un rapporto, un certificato o un’attestazione inesatti per provare la conformità di un prodotto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di queste attestazioni a consegnare una perizia o un rapporto inesatti;
c. induce un'autorità di sorveglianza del mercato a decisioni inesatte riguardo all'equivalenza tra
prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni estere e diritto svizzero ad attestare un rapporto inesatto oppure a redigere una perizia inesatta.
Art. 26 Uso di certificati falsi o inesatti
È punito con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:
a. fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati d’accreditamento, d’esame, di conformità e
d’omologazione falsi o inesatti redatti da un terzo;
b. fa valere in modo fraudolento un certificato d’accreditamento, d’esame, di conformità e
d’omologazione oppure un riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 23 a 25 .
Art. 27 Documenti esteri
Gli articoli 23 a 26 e 28 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.
Art. 28 Rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità come pure rilascio illegittimo di dichiarazioni attestanti la legale immissione in commercio all'estero
È punito con la detenzione o con la multa fino a 100'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:
a. rilascia dichiarazioni di conformità per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o
immette in commercio simili prodotti accompagnati da una dichiarazione di conformità;
b. appone il marchio di conformità a prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette
in commercio simili prodotti con tale marchio;
c. rilascia dichiarazioni attestanti la legale immissione in commercio all'estero per un prodotto
non conforme alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione o per un prodotto che in tale Stato non è stato legalmente immesso in commercio.
Art. 29 Vantaggi pecuniari illeciti
I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 23 a 28 possono essere confiscati giusta gli articoli 58 e seguenti del Codice penale.
Art. 30 Perseguimento penale
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 31 Prescrizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.