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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

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b. induce l’organo di un organismo d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione a

redigere un rapporto, un certificato o un’attestazione inesatti per provare la conformità di un prodotto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di queste attestazioni a consegnare una perizia o un rapporto inesatti;

c. induce un'autorità di sorveglianza del mercato a decisioni inesatte riguardo all'equivalenza tra

prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni estere e diritto svizzero ad attestare un rapporto inesatto oppure a redigere una perizia inesatta.

Art. 26 Uso di certificati falsi o inesatti

È punito con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

a. fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati d’accreditamento, d’esame, di conformità e

d’omologazione falsi o inesatti redatti da un terzo;

b. fa valere in modo fraudolento un certificato d’accreditamento, d’esame, di conformità e

d’omologazione oppure un riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 23 a 25 .

Art. 27 Documenti esteri

Gli articoli 23 a 26 e 28 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.

Art. 28 Rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità come pure rilascio illegittimo di dichiarazioni attestanti la legale immissione in commercio all'estero

È punito con la detenzione o con la multa fino a 100'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

a. rilascia dichiarazioni di conformità per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o

immette in commercio simili prodotti accompagnati da una dichiarazione di conformità;

b. appone il marchio di conformità a prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette

in commercio simili prodotti con tale marchio;

c. rilascia dichiarazioni attestanti la legale immissione in commercio all'estero per un prodotto

non conforme alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione o per un prodotto che in tale Stato non è stato legalmente immesso in commercio.

Art. 29 Vantaggi pecuniari illeciti

I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 23 a 28 possono essere confiscati giusta gli articoli 58 e seguenti del Codice penale.

Art. 30 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 31 Prescrizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.