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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

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e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali;

f. del patrimonio culturale nazionale;

g. della proprietà.

Art. 4a (nuovo) Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'informazione sui prodotti

1 L'informazione sui prodotti deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera.

2 In deroga al capoverso 1 si può:

a. esigere nelle prescrizioni tecniche che le avvertenze e gli avvisi di sicurezza siano redatti in

più di una lingua ufficiale svizzera;

b. redigere l'informazione sui prodotti in un'altra lingua, se ciò è previsto nelle prescrizioni

tecniche;

c. utilizzare un'espressione straniera oppure un simbolo, se l'informazione per i consumatori

rimane facilmente comprensibile;

d. presentare un'indicazione di provenienza protetta nella lingua del Paese di provenienza.

3 Nelle prescrizioni tecniche si può esigere che l'informazione sui prodotti prima dell'immissione in commercio venga completata mediante l'indicazione del fabbricante. L'indicazione supplementare di una persona responsabile in Svizzera è esigibile soltanto se:

a. i prodotti sono soggetti a omologazione; oppure

b. secondo la legislazione in materia di prodotti chimici si tratta di sostanze soggette a

registrazione oppure di sostanze e preparati soggetti a notifica.

Art. 5 Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda le procedure

1 Per quanto l’articolo 4 non esiga una deroga, di regola:

a. sono previsti a scelta vari tipi di procedure per la valutazione della conformità; secondo

almeno uno di questi tipi, la persona che fabbrica o immette in commercio il prodotto deve avere la possibilità di effettuare essa stessa la valutazione della conformità;

b. gli esami e le valutazioni della conformità svolti da terzi sono previsti come attività di diritto

privato, se costituiscono una condizione per l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio, l’impiego o lo smaltimento dei prodotti;

c. per i prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti, sono previste

procedure di omologazione semplificate;

d. nell'ambito della procedura di omologazione semplificata e fatto salvo l'articolo 4a non

vengono richieste modifiche dell'informazione sui prodotti, se quest'ultima soddisfa le prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) o di un Paese della CE o dello Spazio economico europeo (SEE).

2 Se per determinati prodotti sono richiesti diversi esami, valutazioni della conformità, registrazioni o omologazioni oppure sono competenti varie autorità, il coordinamento delle procedure e delle competenze deve essere garantito.

3 Le procedure di omologazione per l'immissione in commercio di prodotti sono disciplinate dalla legislazione federale e sono ammissibili soltanto qualora le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 siano soddisfatte.