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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali;
f. del patrimonio culturale nazionale;
g. della proprietà.
Art. 4a (nuovo) Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'informazione sui prodotti
1 L'informazione sui prodotti deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera.
2 In deroga al capoverso 1 si può:
a. esigere nelle prescrizioni tecniche che le avvertenze e gli avvisi di sicurezza siano redatti in
più di una lingua ufficiale svizzera;
b. redigere l'informazione sui prodotti in un'altra lingua, se ciò è previsto nelle prescrizioni
tecniche;
c. utilizzare un'espressione straniera oppure un simbolo, se l'informazione per i consumatori
rimane facilmente comprensibile;
d. presentare un'indicazione di provenienza protetta nella lingua del Paese di provenienza.
3 Nelle prescrizioni tecniche si può esigere che l'informazione sui prodotti prima dell'immissione in commercio venga completata mediante l'indicazione del fabbricante. L'indicazione supplementare di una persona responsabile in Svizzera è esigibile soltanto se:
a. i prodotti sono soggetti a omologazione; oppure
b. secondo la legislazione in materia di prodotti chimici si tratta di sostanze soggette a
registrazione oppure di sostanze e preparati soggetti a notifica.
Art. 5 Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda le procedure
1 Per quanto l’articolo 4 non esiga una deroga, di regola:
a. sono previsti a scelta vari tipi di procedure per la valutazione della conformità; secondo
almeno uno di questi tipi, la persona che fabbrica o immette in commercio il prodotto deve avere la possibilità di effettuare essa stessa la valutazione della conformità;
b. gli esami e le valutazioni della conformità svolti da terzi sono previsti come attività di diritto
privato, se costituiscono una condizione per l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio, l’impiego o lo smaltimento dei prodotti;
c. per i prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti, sono previste
procedure di omologazione semplificate;
d. nell'ambito della procedura di omologazione semplificata e fatto salvo l'articolo 4a non
vengono richieste modifiche dell'informazione sui prodotti, se quest'ultima soddisfa le prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) o di un Paese della CE o dello Spazio economico europeo (SEE).
2 Se per determinati prodotti sono richiesti diversi esami, valutazioni della conformità, registrazioni o omologazioni oppure sono competenti varie autorità, il coordinamento delle procedure e delle competenze deve essere garantito.
3 Le procedure di omologazione per l'immissione in commercio di prodotti sono disciplinate dalla legislazione federale e sono ammissibili soltanto qualora le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 siano soddisfatte.