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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

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Art. 5a (nuovo) Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego

Le prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego di un prodotto non possono contemplare esigenze in contrasto con le esigenze per l'immissione in commercio del prodotto o che richiedano la modifica di quest'ultimo.

Art. 6 Informazione e consultazione a livello internazionale

Nell’ambito di accordi internazionali sono trasmessi:

a. i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e

consultazione;

b. i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.

Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale

Sezione 1. Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità

Art. 7 Procedure

Il Consiglio federale può stabilire le procedure d’esame, di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione.

Art. 8 Organismi

Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che gli organismi preposti agli esami, alle valutazioni della conformità, alle registrazioni o alle omologazioni devono adempiere.

Art. 9 Marchi di conformità

1 Il Consiglio federale può stabilire i marchi che attestano la conformità e disciplinare le corrispondenti procedure.

2 Può emanare prescrizioni per proteggere questi marchi dal rischio di confusione e uso indebito.

Sezione 2: Accreditamento

Art. 10

1 Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d’accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure.

2 In particolare, esso:

a. designa l’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento (Servizio d'accreditamento

svizzero);

b. stabilisce le esigenze e la procedura per l’accreditamento;

c. definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività.

3 In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può:

a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a

organizzazioni internazionali di accreditamento;