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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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Art. 5a (nuovo) Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego
Le prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego di un prodotto non possono contemplare esigenze in contrasto con le esigenze per l'immissione in commercio del prodotto o che richiedano la modifica di quest'ultimo.
Art. 6 Informazione e consultazione a livello internazionale
Nell’ambito di accordi internazionali sono trasmessi:
a. i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e
consultazione;
b. i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.
Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale
Sezione 1. Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità
Art. 7 Procedure
Il Consiglio federale può stabilire le procedure d’esame, di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione.
Art. 8 Organismi
Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che gli organismi preposti agli esami, alle valutazioni della conformità, alle registrazioni o alle omologazioni devono adempiere.
Art. 9 Marchi di conformità
1 Il Consiglio federale può stabilire i marchi che attestano la conformità e disciplinare le corrispondenti procedure.
2 Può emanare prescrizioni per proteggere questi marchi dal rischio di confusione e uso indebito.
Sezione 2: Accreditamento
Art. 10
1 Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d’accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure.
2 In particolare, esso:
a. designa l’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento (Servizio d'accreditamento
svizzero);
b. stabilisce le esigenze e la procedura per l’accreditamento;
c. definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività.
3 In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può:
a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a
organizzazioni internazionali di accreditamento;