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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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b. incaricare il Servizio d'accreditamento svizzero di difendere gli interessi svizzeri in seno alle
organizzazioni internazionali di accreditamento.
Sezione 3: Normazione
Art. 11
In vista dell’elaborazione di norme tecniche alle quali si rinvia o si prevede di rinviare in prescrizioni tecniche, il Consiglio federale o l’autorità da esso designata può:
a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a
organismi internazionali di normazione;
b. incaricare organizzazioni nazionali di normazione di difendere gli interessi svizzeri nei
comitati direttivi di organismi internazionali di normazione e prevedere un’indennità per tale incarico.
Sezione 4: Prescrizioni tecniche di altri Stati
Art. 12
Se un altro Stato esige per i prodotti da importare un’attestazione dello Stato esportatore con la conferma che le prescrizioni tecniche dello Stato importatore sono soddisfatte, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia.
Sezione 5: Centro d'informazioni
Art. 13
1 Il Consiglio federale provvede a istituire e a gestire un centro nazionale d’informazioni sulle prescrizioni e le norme tecniche.
2 Può incaricare organismi privati di istituire e gestire questo centro e prevedere un’indennità per tale incarico.
Sezione 6: Accordi internazionali
Art. 14 Conclusione
1 Con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:
a. il riconoscimento degli organismi d’esame, di valutazione della conformità, di registrazione e
d’omologazione;
b. il riconoscimento degli esami, delle valutazioni della conformità, delle registrazioni e delle
omologazioni;
c. il riconoscimento dei marchi di conformità;
d. il riconoscimento dei sistemi d’accreditamento e degli organismi accreditati;
e. il rilascio di mandati di normazione a organizzazioni internazionali di normazione e di
accreditamento, qualora prescrizioni tecniche rinviino o prevedano il rinvio a determinate norme tecniche oppure qualora i mandati riguardino raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale;
f. l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, all’adozione, alla modificazione o
all’applicazione di prescrizioni o norme tecniche.
2 Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, all’adozione, alla modificazione e all’applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.