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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

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b. incaricare il Servizio d'accreditamento svizzero di difendere gli interessi svizzeri in seno alle

organizzazioni internazionali di accreditamento.

Sezione 3: Normazione

Art. 11

In vista dell’elaborazione di norme tecniche alle quali si rinvia o si prevede di rinviare in prescrizioni tecniche, il Consiglio federale o l’autorità da esso designata può:

a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a

organismi internazionali di normazione;

b. incaricare organizzazioni nazionali di normazione di difendere gli interessi svizzeri nei

comitati direttivi di organismi internazionali di normazione e prevedere un’indennità per tale incarico.

Sezione 4: Prescrizioni tecniche di altri Stati

Art. 12

Se un altro Stato esige per i prodotti da importare un’attestazione dello Stato esportatore con la conferma che le prescrizioni tecniche dello Stato importatore sono soddisfatte, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia.

Sezione 5: Centro d'informazioni

Art. 13

1 Il Consiglio federale provvede a istituire e a gestire un centro nazionale d’informazioni sulle prescrizioni e le norme tecniche.

2 Può incaricare organismi privati di istituire e gestire questo centro e prevedere un’indennità per tale incarico.

Sezione 6: Accordi internazionali

Art. 14 Conclusione

1 Con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:

a. il riconoscimento degli organismi d’esame, di valutazione della conformità, di registrazione e

d’omologazione;

b. il riconoscimento degli esami, delle valutazioni della conformità, delle registrazioni e delle

omologazioni;

c. il riconoscimento dei marchi di conformità;

d. il riconoscimento dei sistemi d’accreditamento e degli organismi accreditati;

e. il rilascio di mandati di normazione a organizzazioni internazionali di normazione e di

accreditamento, qualora prescrizioni tecniche rinviino o prevedano il rinvio a determinate norme tecniche oppure qualora i mandati riguardino raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale;

f. l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, all’adozione, alla modificazione o

all’applicazione di prescrizioni o norme tecniche.

2 Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, all’adozione, alla modificazione e all’applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.