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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

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Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica a tutti i settori nei quali la Confederazione emana prescrizioni tecniche.

2 Essa si applica se altre leggi federali, decreti federali d'obbligatorietà generale o trattati internazionali non contengono disposizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano. Le deroghe all'articolo 16b capoverso 1 sono indicate espressamente come tali nelle leggi federali corrispondenti.

3 Gli articoli 3 e 19 sono applicabili nella misura in cui altre prescrizioni della Confederazione non dispongano diversamente.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende con:

a. ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da:

1. prescrizioni o norme tecniche divergenti,

2. dall’applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o

3. dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;

b. prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:

1. la composizione, le caratteristiche, l’imballaggio, l’etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,

2. la produzione, il trasporto o l’immagazzinamento dei prodotti,

3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l’omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;

c. norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all’imballaggio o all’etichettatura dei prodotti o all’esame o alla valutazione della conformità;

d. immissione in commercio: il trasferimento o la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto; è equiparata all'immissione in commercio la messa in servizio a scopo professionale, nel caso in cui non sia stata preceduta da alcuna immissione in commercio;

e. messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali;

f. esame: l’operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica;

g. conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche;

h. valutazione della conformità: l’esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme

tecniche;

i. certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità;