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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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Art. 31a (nuovo) Esecuzione
1 Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi dei prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1.
2 Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni tengono conto di sentenze e prassi degli organi di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio come pure della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Commissione europea.
Art. 31b (nuovo) Rapporto
Cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sulle esperienze maturate con l'attuazione delle disposizioni modificate.
Art. 32 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.