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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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determinati prodotti importati in Svizzera da questo partner commerciale. Nella sua decisione esso prende in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e in particolare di politica economica esterna.
Art. 16 c Misure volte a impedire la discriminazione a livello nazionale
1 I prodotti fabbricati in Svizzera per l'esportazione in uno Stato della CE o del SEE possono essere offerti, immessi in commercio o messi in servizio anche in Svizzera, se:
a. soddisfano le prescrizioni tecniche della CE e sono stati legalmente immessi in commercio in
uno Stato membro della CE o del SEE;
b. soddisfano le prescrizioni tecniche nazionali di uno Stato membro della CE o del SEE e sono
stati legalmente immessi in commercio in tale Stato.
2 Il capoverso 1 non è applicabile ai prodotti ai sensi dell'articolo 16b capoverso 2. Ulteriori deroghe al capoverso 1 devono essere indicate espressamente in leggi federali o ordinanze del Consiglio federale e sono autorizzate soltanto se le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 sono soddisfatte.
Art. 16d Informazioni sui prodotti
1 Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1, l'informazione sui prodotti secondo le prescrizioni tecniche a cui i prodotti sono conformi è sufficiente; è fatto salvo l'articolo 4a.
2 Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16c, e dei quali la Svizzera è indicata come Paese di produzione, devono essere dichiarate le prescrizioni tecniche estere a cui i prodotti sono conformi.
Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate
Sezione 1: Prove necessarie
Art. 17 Principio
1 Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto, su richiesta degli organi di sorveglianza del mercato deve essere in grado di fornire le prove di cui agli articoli 18 - 18b.
2 È liberato dall'onere della prova, se:
a. la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il
prodotto non ha subito modifiche;
b. in caso di prodotti fabbricati in serie riesce a provare l’identità della serie e può presumere che
prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio.
3 La prova deve essere presentata in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Art. 18 Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16a
1 Se per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16a un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d’esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è:
a. accreditato in Svizzera;
b. riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; o
c. autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero.