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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

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determinati prodotti importati in Svizzera da questo partner commerciale. Nella sua decisione esso prende in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e in particolare di politica economica esterna.

Art. 16 c Misure volte a impedire la discriminazione a livello nazionale

1 I prodotti fabbricati in Svizzera per l'esportazione in uno Stato della CE o del SEE possono essere offerti, immessi in commercio o messi in servizio anche in Svizzera, se:

a. soddisfano le prescrizioni tecniche della CE e sono stati legalmente immessi in commercio in

uno Stato membro della CE o del SEE;

b. soddisfano le prescrizioni tecniche nazionali di uno Stato membro della CE o del SEE e sono

stati legalmente immessi in commercio in tale Stato.

2 Il capoverso 1 non è applicabile ai prodotti ai sensi dell'articolo 16b capoverso 2. Ulteriori deroghe al capoverso 1 devono essere indicate espressamente in leggi federali o ordinanze del Consiglio federale e sono autorizzate soltanto se le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 sono soddisfatte.

Art. 16d Informazioni sui prodotti

1 Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1, l'informazione sui prodotti secondo le prescrizioni tecniche a cui i prodotti sono conformi è sufficiente; è fatto salvo l'articolo 4a.

2 Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16c, e dei quali la Svizzera è indicata come Paese di produzione, devono essere dichiarate le prescrizioni tecniche estere a cui i prodotti sono conformi.

Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate

Sezione 1: Prove necessarie

Art. 17 Principio

1 Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto, su richiesta degli organi di sorveglianza del mercato deve essere in grado di fornire le prove di cui agli articoli 18 - 18b.

2 È liberato dall'onere della prova, se:

a. la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il

prodotto non ha subito modifiche;

b. in caso di prodotti fabbricati in serie riesce a provare l’identità della serie e può presumere che

prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio.

3 La prova deve essere presentata in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 18 Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16a

1 Se per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16a un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d’esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è:

a. accreditato in Svizzera;

b. riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; o

c. autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero.