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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

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3 Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.

Art. 15 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione degli accordi internazionali riguardanti i settori di cui all’articolo 14.

2 Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, all’adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un’indennità per tali compiti.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 16

1 Gli organismi incaricati di compiti d’esecuzione in virtù della presente legge o di altre disposizioni nel settore delle prescrizioni tecniche possono riscuotere emolumenti.

2 Il Consiglio federale emana le prescrizioni sugli emolumenti. Può delegare questa competenza per determinati settori al dipartimento competente.

Capitolo 3a (nuovo): Accesso al mercato

Art. 16a Principio

In Svizzera possono essere offerti, immessi in commercio e messi in servizio prodotti, se

a. soddisfano le prescrizioni tecniche svizzere; oppure

b. l'accesso di questi prodotti al mercato è regolato da accordi internazionali.

Art. 16b Apertura unilaterale del mercato

1 A complemento dell'articolo 16a, i prodotti per i quali le prescrizioni tecniche della Svizzera e della CE o del SEE sono differenti e l'accesso al mercato non è regolato da accordi internazionali, possono essere offerti, immessi in commercio o messi in servizio in Svizzera, se:

a. soddisfano le prescrizioni tecniche della CE e sono stati legalmente immessi in commercio in

uno Stato membro della CE o del SEE;

b. in caso di armonizzazione del diritto CE mancante o incompleta, soddisfano le prescrizioni

tecniche di uno Stato membro della CE o del SEE e sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato membro in questione; oppure

c. soddisfano le prescrizioni tecniche di un altro Stato, equivalenti alle prescrizioni tecniche

svizzere, e sono stati fabbricati e legalmente immessi in commercio nello Stato in questione, se la Svizzera ha concluso con questo Stato in almeno un settore un accordo di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità.

2 Il capoverso 1 non si applica a:

a. prodotti per i quali leggi federali oppure ordinanze del Consiglio federale ai sensi dell'articolo

4 capoversi 3 e 4 prevedano una deroga al capoverso 1;

b. prodotti soggetti a omologazione e sostanze soggette a registrazione secondo la legislazione in

materia di prodotti chimici.

3 Se un partner commerciale non garantisce l'accesso dei prodotti svizzeri al mercato oppure lo ostacola, il Consiglio federale può decidere che il capoverso 1 non sia applicabile a tutti i prodotti o a