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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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commercio o messo in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1, sotto forma di decisione generale.
4 Le autorità cantonali competenti per la sorveglianza del mercato possono proporre misure per un prodotto offerto, immesso in commercio o messo in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1; tali misure sono notificate immediatamente per la conferma all'autorità federale competente. L'autorità federale competente decide entro due mesi sulle misure proposte dall'autorità cantonale. Se l'autorità federale conferma le misure proposte dall'autorità cantonale, entro tale termine emana una decisione generale.
5 Se esiste un fondato sospetto di pericolo grave e immediato per gli interessi pubblici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4, le autorità cantonali di sorveglianza del mercato possono applicare misure cautelari. Queste ultime sono notificate immediatamente all'autorità federale competente. Le misure cautelari di un'autorità cantonale rimangono in vigore fino alla decisione dell'autorità federale competente, ma al massimo per due mesi.
6 L'autorità federale competente pubblica la decisione generale nel Foglio federale. La decisione generale entra in vigore soltanto con la pubblicazione nel Foglio federale.
7 L'autorità federale competente informa immediatamente l'autorità cantonale competente, gli operatori economici e il SECO in merito alla pubblicazione della decisione generale.
Art. 20b (nuovo) Rimedi giuridici
1 Chi è toccato da una decisione ed ha un legittimo interesse alla sua abrogazione o modifica, può presentare ricorso all'autorità federale competente.
2 Parimenti, alla Commissione della concorrenza spetta il diritto di ricorrere contro le decisioni generali.
3 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali in materia di organizzazione giudiziaria.
Sezione 3: Assistenza amministrativa
Art. 21 Assistenza amministrativa in Svizzera
Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiarsi informazioni e documenti qualora ciò sia necessario per l’applicazione di prescrizioni tecniche.
Art. 22 Assistenza amministrativa internazionale
1 L’autorità federale incaricata di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l’applicazione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere come pure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche.
2 Può trasmettere alle autorità estere oppure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessibili al pubblico se è garantito che:
a. le autorità estere richiedenti sono vincolate dal segreto d’ufficio;
b. le autorità estere interessate utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente nell’ambito di
una procedura amministrativa relativa all’applicazione di prescrizioni tecniche e non le comunicano a terzi;
c. sono comunicate esclusivamente informazioni necessarie all’applicazione di prescrizioni
tecniche;