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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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d. non sono rivelati segreti di fabbricazione e d’affari a meno che la trasmissione di queste
informazioni sia necessaria per scongiurare un immediato e serio pericolo per la vita o la salute di uomini, animali o piante.
3 Sono fatte salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria in materia penale.
Capitolo 5: Disposizioni penali
Art. 23 Falsificazioni
È punito con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:
a. contraffà o falsifica certificati d’accreditamento, d’esame, di valutazione della conformità o
d’omologazione o abusa della firma o del marchio dell’organismo emittente per formare un simile documento falso;
b. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di stabilire se
organismi che effettuano esami, valutazioni della conformità o omologazioni soddisfano le condizioni d’accreditamento;
c. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere
una perizia o un rapporto falso;
d. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo che deve esprimersi in
merito ad elementi determinanti per l’offerta, l’immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;
e. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere
una perizia o un rapporto falso;
f. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricato del
riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero;
g. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere
una perizia o un rapporto falso.
Art. 24 False attestazioni
È punito con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:
a. quale organo di un organismo d’accreditamento, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle
condizioni d’accreditamento;
b. quale organismo d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione, attesta un
rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni per l'offerta, l’immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;
c. quale organo di un'autorità di sorveglianza del mercato attesta un rapporto inesatto
sull'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero;
d. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per
l’accreditamento, il certificato di conformità o l’omologazione, consegna un rapporto inesatto;
e. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per il
riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero, consegna un rapporto inesatto.
Art. 25 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
È punito con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, usando inganno:
a. induce l’organo di un organismo d’accreditamento a redigere un certificato di accreditamento
inesatto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di un accreditamento a consegnare una perizia o un rapporto inesatti;