Progetto

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

d. non sono rivelati segreti di fabbricazione e d’affari a meno che la trasmissione di queste

informazioni sia necessaria per scongiurare un immediato e serio pericolo per la vita o la salute di uomini, animali o piante.

3 Sono fatte salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria in materia penale.

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 23 Falsificazioni

È punito con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

a. contraffà o falsifica certificati d’accreditamento, d’esame, di valutazione della conformità o

d’omologazione o abusa della firma o del marchio dell’organismo emittente per formare un simile documento falso;

b. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di stabilire se

organismi che effettuano esami, valutazioni della conformità o omologazioni soddisfano le condizioni d’accreditamento;

c. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere

una perizia o un rapporto falso;

d. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo che deve esprimersi in

merito ad elementi determinanti per l’offerta, l’immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;

e. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere

una perizia o un rapporto falso;

f. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricato del

riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero;

g. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere

una perizia o un rapporto falso.

Art. 24 False attestazioni

È punito con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

a. quale organo di un organismo d’accreditamento, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle

condizioni d’accreditamento;

b. quale organismo d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione, attesta un

rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni per l'offerta, l’immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;

c. quale organo di un'autorità di sorveglianza del mercato attesta un rapporto inesatto

sull'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero;

d. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per

l’accreditamento, il certificato di conformità o l’omologazione, consegna un rapporto inesatto;

e. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per il

riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero, consegna un rapporto inesatto.

Art. 25 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

È punito con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, usando inganno:

a. induce l’organo di un organismo d’accreditamento a redigere un certificato di accreditamento

inesatto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di un accreditamento a consegnare una perizia o un rapporto inesatti;