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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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2 Il rapporto d’esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:
a. le procedure d’esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le
esigenze svizzere; e che
b. l’organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.
3 Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), d’intesa con l'autorità federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d’esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d’esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell’organismo estero. Nella loro decisione essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e in particolare di politica economica esterna.
Art. 18a (nuovo) Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettere a o b oppure ai sensi dell'articolo 16c
1 Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettere a o b oppure ai sensi dell'articolo 16c, occorre fornire la prova che il prodotto è stato legalmente immesso in commercio nello Stato membro della CE o del SEE in questione.
2 Ha valore di prova della legale immissione in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE, la presentazione di una dichiarazione che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche della CE o di uno Stato membro della CE o del SEE e che è stato legalmente immesso in commercio nella CE oppure nello Stato della CE o del SEE di cui soddisfa le prescrizioni. La dichiarazione deve contenere un riferimento alle prescrizioni tecniche determinanti al fine dell'immissione in commercio, a cui il prodotto è conforme. Se le prescrizioni tecniche della CE o dello Stato membro della CE o del SEE in questione richiedono una prova di conformità, occorre anche presentare una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità secondo tali prescrizioni.
Art. 18b (nuovo) Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettera c
1 Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettera c, occorre fornire una prova secondo l'articolo 18a.
2 Se non è possibile fornire tale prova, è ammissibile una prova che il prodotto è stato legalmente immesso in commercio in uno Stato con cui in almeno un settore la Svizzera ha concluso un accordo di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità. Come tale ha valore la presentazione di una dichiarazione che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione e che è stato legalmente immesso in commercio in tale Stato. La dichiarazione deve contenere un riferimento alle prescrizioni tecniche determinanti al fine dell'immissione in commercio, a cui il prodotto è conforme. Se le prescrizioni tecniche dello Stato in questione richiedono una prova di conformità occorre anche presentare una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità secondo tali prescrizioni. Inoltre deve essere presentato un certificato d'origine attestante che il prodotto è stato fabbricato in tale Stato.
3Qualora, dopo la presentazione della prova di cui al capoverso 2, sussistano sospetti fondati che il prodotto non sia conforme al livello di protezione stabilito nelle prescrizioni tecniche svizzere ai sensi dell'articolo 4 capoversi 3 e 4, occorre provare l'equivalenza delle prescrizioni estere in questione con il diritto svizzero.
4 L'equivalenza tra le prescrizioni tecniche estere e il diritto svizzero è riconosciuta se, sulla base delle esigenze relative al prodotto stabilite nelle prescrizioni estere e della procedura di valutazione della