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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

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conformità prescritta, viene garantita un'equivalente protezione degli interessi pubblici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.

Sezione 2: Sorveglianza del mercato

Art. 19 Competenze degli organi di sorveglianza del mercato

1 Gli organi incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un’ispezione nei locali commerciali di persone soggette all’obbligo d’informare. Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato possono esigere che le disposizioni determinanti al fine dell'immissione in commercio contemplate dalle prescrizioni tecniche estere, vengano presentate in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

2Sono autorizzati a prendere le misure necessarie se:

a. le prove, le informazioni o i campioni richiesti oppure le disposizioni determinanti al fine

dell'immissione in commercio contemplate dalle prescrizioni tecniche estere non sono forniti entro un termine adeguato;

b. un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili; o

c. esiste un fondato sospetto che un prodotto corrispondente alle prescrizioni tecniche costituisca

un pericolo grave e immediato per un interesse pubblico ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4.

3 In casi gravi, l’ufficio federale competente può vietare ogni ulteriore offerta, immissione in commercio o messa in servizio o ordinare il ritiro di prodotti immessi in commercio o messi in servizio.

Art. 20 Esecuzione della sorveglianza del mercato

1 Le misure prese dagli organi competenti per la sorveglianza del mercato devono essere proporzionate al pericolo costituito dai prodotti interessati e non devono ostacolare inutilmente la loro commercializzazione o la loro utilizzazione.

2 Se il prodotto è stato offerto, immesso in commercio o messo in servizio ai sensi dell'articolo 16a lettera a, le misure prese giusta l’articolo 19 capoverso 2 lettera c devono essere comunicate all'autorità federale competente ed essere confermate da quest’ultima entro il mese seguente, altrimenti decadono. Se l’autorità federale conferma tali misure, essa prepara immediatamente l’adeguamento delle prescrizioni tecniche in questione.

Art. 20a Procedura per stabilire le deroghe all'articolo 16b capoverso 1 e all'articolo 16c capoverso 1

1 Gli organi competenti per la sorveglianza del mercato possono applicare misure in deroga all'articolo 16b capoverso 1 e all'articolo 16c capoverso 1.

2 Tali misure possono tuttavia essere applicate soltanto se la sufficiente protezione degli interessi pubblici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 non viene già raggiunta mediante le prescrizioni del Paese di provenienza, e le prove presentate secondo le prescrizioni tecniche del Paese di provenienza non sono sufficienti. Parimenti, tali misure devono comportare un reale vantaggio per i consumatori.

3 Le autorità federali competenti per la sorveglianza del mercato o le organizzazioni incaricate della sorveglianza del mercato dalla Confederazione emanano misure per un prodotto offerto, immesso in