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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine
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k. dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità;
l. marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto;
m. registrazione: il deposito presso l’autorità competente della documentazione necessaria per
l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio o l’impiego di prodotti;
n. omologazione: l’autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate;
o. accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare
determinati esami o talune valutazioni della conformità;
p. sorveglianza del mercato: l’attività statale di organi di sorveglianza del mercato intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio soddisfino le prescrizioni tecniche;
q. informazione sui prodotti: tutte le indicazioni e tutti i marchi vincolanti, riferiti a un prodotto e uniti ad esso; segnatamente l'etichettatura, le diciture apposte sull'imballaggio, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di sicurezza.
Capitolo 2: Adozione di prescrizioni tecniche Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale
1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio.
2 A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da:
a. essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e
b. richiedere oneri amministrativi e d’esecuzione il più possibile contenuti.
3 Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora:
a. siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti;
b. non constituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata
degli scambi; e
c. siano proporzionate allo scopo.
4 Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione:
a. della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici;
b. della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
c. dell'ambiente naturale;
d. della sicurezza sul posto di lavoro;