Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: F194-0862

del complesso industriale sia l’emissione in seguito a circostanze straordinarie, ad esempio mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica. Sono considerate circostanze straordinarie ad esempio le emissioni provocate da incidenti, lavori di manutenzione o malfunzionamenti degli impianti;

d. la quantità di rifiuti speciali trasferiti oltre i confini del complesso industriale nel corso dell’anno civile precedente se superiore a 2 tonnellate. Occorre indicare con le lettere “R” o “D” se i rifiuti erano destinati al riciclaggio o all’eliminazione secondo l’allegato

3. Al fine di controllare i trasferimenti transfrontalieri di rifiuti speciali, vanno inoltre indicati il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione nonché l’indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione. I dati quantitativi devono comprendere anche i trasferimenti risultanti da circostanze straordinarie;

e. la quantità degli altri rifiuti trasferiti oltre i confini del complesso industriale nel corso dell’anno civile precedente, se superiore a 2'000 tonnellate. Occorre indicare con le lettere “R” o “D” se i rifiuti erano destinati al riciclaggio o all’eliminazione secondo l’allegato 3. Vanno riportate anche le quantità risultanti da circostanze straordinarie;

f. la quantità di ciascuna sostanza inquinante trasferita nelle acque di scarico nel corso dell’anno civile precedente in misura superiore al valore soglia fissato per l’acqua nell’allegato 2. Va inoltre indicato il numero della sostanza inquinante in base alla prima colonna dell’allegato 2. I dati quantitativi si riferiscono anche alle sostanze inquinanti trasferite nelle acque di scarico in seguito a circostanze straordinarie;

g. i dati di cui alle lettere c – f devono essere forniti specificando se la metodologia usata per la determinazione delle quantità si basa su misurazioni, calcoli o stime. Se si è proceduto a misurazioni occorre indicare il metodo applicato. Le misurazioni dovrebbero basarsi sul rilevamento per lo più continuo delle concentrazioni effettive di inquinanti. Se si è proceduto a calcoli, occorre indicare il metodo applicato. Sono possibili modellizzazioni, bilanci di massa, calcoli dei fattori di emissione e metodi simili. Le stime devono essere fatte da specialisti e devono basarsi di regola sulla valutazione di dati quali le proprietà fisico-chimiche, il monitoraggio o la valutazione dei processi. L’OCSE ha pubblicato una serie di istruzioni sulle tecniche di stima (“Resource Compendium of PRTR Release Estimation Techniques Part 1: Summary of Point Source Techniques ; Part 2 : Summary of Diffuse Source Techniques; Part 3 : Summary of Techniques for off-site transfers”).

Se i dati quantitativi di cui alle lettere c – f comprendono anche quantità risultanti da circostanze straordinarie, il complesso industriale è libero di far figurare separatamente nella notifica le quantità emesse in seguito a circostanze straordinarie.

Capoverso 2: se del caso, le informazioni relative all’emissione e al trasferimento devono essere ricavate con una metodologia riconosciuta a livello internazionale. L’uso di una simile metodologia per la misurazione, il calcolo o la stima delle emissioni facilita la comparabilità dei dati dei diversi Paesi. I metodi di misurazione adeguati allo scopo e utilizzati con successo da molto tempo vengono generalmente accettati.

Capoverso 3: la registrazione diretta e nel formato prestabilito delle informazioni nella banca dati riservata gestita dall'UFAM permette di ridurre il carico amministrativo. Se un complesso industriale non è in grado di procedere alla notifica nella forma auspicata, può convenire un’altra soluzione con l'UFAM (ad es. trasmissione di fogli Excel o di moduli cartacei).

Articolo 6 Obbligo di conservare le registrazioni

10/15 267/2006-01825/06/50/03/F194-0862