Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: F194-0862
inquinanti. Vi sono varie possibilità per rilevare i dati. Di regola, i dati raccolti attraverso misurazioni sono più affidabili, ma anche più onerosi. Per questo motivo l’ordinanza PRTR permette esplicitamente di calcolare o di stimare le emissioni e i trasferimenti.
3 COMMENTI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Scopo e campo d’applicazione
Capoverso 1: l’ordinanza PRTR mira a garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti, ai trasferimenti di rifiuti e ai trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro pubblicato in Internet. Ciò permetterà al pubblico di accedere più facilmente a informazioni aggiornate relative all'inquinamento ambientale e agevolerà la sua partecipazione ai processi decisionali in campo ambientale. Le esperienze effettuate in alcuni Paesi dimostrano che l'introduzione di un PRTR contribuisce a prevenire e a ridurre l'inquinamento ambientale.
Il PRTR permette ai complessi industriali di contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale, di creare trasparenza, di mettere a disposizione nuove basi decisionali per la gestione, di migliorare l'ecoefficienza e la produttività e di assumere una responsabilità sociale nei confronti dei collaboratori e del pubblico.
Il PRTR consente inoltre alle autorità di seguire la formazione, le emissioni e l’evoluzione delle sostanze inquinanti, di fissare obiettivi ambientali a livello nazionale e di verificarne in modo obiettivo il raggiungimento.
Capoverso 2: l’allegato 1 elenca in modo esauriente i settori d'attività che possono rientrare nel campo d'applicazione dell'ordinanza. Si tratta in particolare dei complessi industriali che operano nei settori seguenti:
- settore energetico,
- produzione e trasformazione di metalli,
- industria mineraria,
- industria chimica,
- gestione dei rifiuti e delle acque di scarico,
- produzione e lavorazione della carta e del legno,
- allevamento intensivo e acquacoltura,
- prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande.
Articolo 2 Definizioni
Le definizioni, che si basano in linea di principio sull’articolo 2 del Protocollo PRTR dell’UNECE, sono state adeguate a quelle in uso nella legislazione svizzera. Ad esempio, il termine “acque di scarico” alla lettera f corrisponde alla definizione della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20) e comprende le acque alterate dall’uso industriale, artigianale, agricolo o di altro tipo. I rifiuti che la terminologia del Protocollo qualifica come “pericolosi” corrispondono ai “rifiuti speciali” (lett. h) di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (RS 814.610).
7/15 267/2006-01825/06/50/03/F194-0862