Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: F194-0862
Capoverso 1: la tracciabilità dei dati dev’essere garantita. I titolari di complessi industriali sono quindi tenuti a conservare le registrazioni dei dati grezzi da cui sono tratte le informazioni notificate per un periodo di cinque anni dalla notifica. Le registrazioni devono indicare la metodologia impiegata per la determinazione delle quantità (misurazione, calcolo, stima) e per rilevare i dati.
Capoverso 2: le autorità possono verificare mediante sondaggio il metodo con cui i dati trasmessi sono stati determinati e chiedere al titolare del complesso industriale di poter esaminare la documentazione conservata.
Sezione 3: Compiti delle autorità
Articolo 7 Tenuta del PRTR
Capoverso 1: l’UFAM è responsabile della tenuta del PRTR svizzero e gestisce la banca dati su Internet. A tal fine, registra le notifiche trasmesse dai complessi industriali in una banca dati riservata e controlla, possibilmente con mezzi elettronici, se esse comprendono dati che non possono essere ammessi. In seguito, i Cantoni verificano la qualità dei dati forniti dai complessi industriali situati sul loro territorio per assicurarsi che siano completi, coerenti e credibili. Dopo l’eventuale correzione dei dati da parte dei complessi industriali e il controllo finale, l’UFAM autorizza l’inserimento nella banca dati pubblica su Internet (cfr. fig. 1).
Capoverso 2: il PRTR contiene le seguenti informazioni:
a. informazioni non riservate sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte dai complessi industriali soggetti all’obbligo di notifica (sotto forma di quantità totali e di quantità parziali per le emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo), sui trasferimenti di rifiuti e sui trasferimenti di inquinanti nelle acque di scarico (art. 5 cpv. 1);
b. in virtù del Protocollo, occorre rilevare non solo le emissioni di inquinanti specifiche del complesso industriale (fonti puntuali), ma anche le emissioni da fonti diffuse. Per “fonti diffuse” si intendono le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo. Il loro effetto combinato può essere importante. Esempi di fonti diffuse sono il traffico, l'industria e l'artigianato, l’agricoltura e la selvicoltura o le economie domestiche.
Le informazioni relative alle fonti diffuse non vengono raccolte singolarmente in quanto le autorità svizzere rilevano già da alcuni anni tali dati in un altro contesto. Ne è un esempio l’Inventario nazionale delle emissioni (EMIS) istituito dall’UFAM e dalle associazioni professionali dei settori interessati. I dati già rilevati saranno integrati dall’UFAM direttamente nel PRTR svizzero.
c. i collegamenti elettronici (link) ad altre banche dati ambientali già operative a livello nazionale (ad es. sito dell’UFAM che propone una serie di link a informazioni più dettagliate);
d. i collegamenti elettronici a PRTR di altri Stati Parte del Protocollo e, se possibile, di altri Paesi.
Capoverso 3: l’UFAM aggiorna la banca dati:
a. su base annua, inserendo nella banca dati pubblica le informazioni notificate dai complessi industriali per l’anno civile precedente, e
11/15 267/2006-01825/06/50/03/F194-0862