Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: F194-0862
Articolo 13 Entrata in vigore
L’entrata in vigore dell’ordinanza PRTR è prevista per la fine del 2006.
Commenti relativi agli allegati
Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza PRTR recepiscono le disposizioni del Protocollo PRTR senza modifiche materiali. L’ordinanza corrisponde quindi integralmente al Protocollo e include anche determinate sostanze inquinanti o installazioni che non esistono attualmente in Svizzera ma che potrebbero esistere in futuro.
Allegato 1 Attività con soglia di capacità
L’allegato 1 elenca tutti gli impianti o le attività industriali soggetti all’obbligo di notifica. Un impianto soggiace all’obbligo di notifica solo se la sua capacità supera il valore soglia indicato. Per capacità si intendono le capacità attualmente utilizzate nell’anno di riferimento e non le capacità massime teoricamente possibili con il lavoro su tre turni.
Allegato 2 Sostanze inquinanti con soglia di emissione
L’allegato 2 enumera le 86 sostanze inquinanti o gruppi di inquinanti per i quali vige l'obbligo di notifica qualora il valore soglia indicato venga superato. Le soglie di emissione nell’acqua si applicano sia all’introduzione diretta di inquinanti nell’acqua sia all’introduzione di
inquinanti nelle acque di scarico destinate ad essere depurate. Se nella tabella figura un trattino anziché un valore, ciò significa che non è necessario notificare le emissioni nel comparto ambientale corrispondente, dato che sono considerate improbabili o non rilevanti.
In virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera c, la notifica deve comprendere il numero della sostanza inquinante (prima colonna, ad es. 16 per gli halon) in modo da permettere una classificazione univoca della sostanza stessa. Non è invece necessario notificare il numero CAS (seconda colonna) in quanto serve unicamente a identificare gli inquinanti in base alla lista del “Chemical Abstracts Service”.
Gli “idrofluorocarburi” (HFC)” (n. 4) e i “perfluorocarburi (PFC)” (n. 9) sono definiti nell’allegato 1.5 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81 ).
Gli “idroclorofluorocarburi” o clorofluorocarburi parzialmente alogenati (HCFC) (n. 14), i “clorofluorocarburi (CFC)” (n. 15) e gli “halon” (n. 16), che impoveriscono lo strato di ozono, sono definiti nell’allegato 1.4 ORRPChim.
Tutti i metalli (n. 17 – 24) sono notificati indicando la quantità totale dell’elemento in tutte le forme chimiche contenute nell’emissione.
Per “composti organici alogenati” (n. 40) si intendono i composti che possono essere assorbiti dal carbone attivo, espressi come cloruri (parametro cumulativo AOX: alogeni organici assorbibili).
Le “diossine” e i “furani” (n. 47) sono espressi come equivalenti di tossicità (TEQ) in relazione al rappresentante tossico di questa classe di sostanze, il 2,3,7,-TCDD.
14/15 267/2006-01825/06/50/03/F194-0862