Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: F194-0862

L’attuazione del Protocollo PRTR e l’esecuzione dell’ordinanza PRTR implicano per l’Amministrazione federale (UFAM) un carico di lavoro supplementare dell’ordine di un posto a metà tempo, che può essere compensato internamente all’Ufficio e al Dipartimento nel quadro delle risorse iscritte nel preventivo e nella pianificazione finanziaria. L’UFAM non dovrà invece sostenere spese materiali aggiuntive.

Non si tratta solo di istituire e gestire la banca dati PRTR, ma di garantire anche la qualità dei dati notificati e di renderli accessibili per la pubblicazione. L’UFAM è inoltre incaricato di scambiare le informazioni con le altre Parti del Protocollo e di rappresentare la Svizzera alle conferenze internazionali.

Il carico di lavoro supplementare che i Cantoni dovranno sostenere per garantire la qualità dei dati e per le notifiche dei complessi industriali dipenderà, da un lato, dal numero di complessi industriali soggetti all’obbligo di notifica situati su territorio cantonale e, dall’altro, dal grado di dettaglio con cui i dati vengono controllati.

2.3.3 Conseguenze per l’economia

Il PRTR registra soltanto i complessi industriali che emettono notevoli quantità di sostanze inquinanti e trasferiscono grandi quantità di rifiuti. Una prima limitazione consiste nel fatto che i settori coinvolti sono soltanto quelli relativi alle attività contemplate nell’allegato 1 (in parte con soglie di capacità). Inoltre, vengono registrati solo i complessi industriali che emettono una o più delle sostanze inquinanti riportate nell’allegato 2 o trasferiscono rifiuti in quantità superiori ai valori soglia stabiliti. I valori soglia sono stati fissati per complessi industriali di grandi dimensioni nello spazio economico europeo e americano. Rispetto a questi Paesi, in Svizzera la percentuale dell’industria pesante sul totale delle attività economiche è più bassa, motivo per cui i valori soglia fissati per l’industria svizzera risultano più elevati e solo pochi complessi industriali sono soggetti all’obbligo di notifica.

L’ordinanza PRTR si attiene esclusivamente all’obbligo di notifica secondo il Protocollo PRTR. Per evitare che per i rifiuti vengano inoltrate notifiche specifiche per le sostanze inquinanti, l’ordinanza esige soltanto che venga notificata la quantità totale di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti superiore ai relativi valori soglia.

Molti dei complessi industriali soggetti all’obbligo di notifica dispongono già oggi delle informazioni necessarie (ad es. per il reporting ambientale dell’azienda). Poiché in alcuni casi i dati da notificare non sono disponibili nella forma richiesta per il PRTR, ciò può causare un carico di lavoro supplementare nella fase iniziale.

Il carico amministrativo per i complessi industriali soggetti all’obbligo di notifica è ridotto grazie alla possibilità di inserire i dati necessari direttamente in una banca dati basata su Internet. La mole di lavoro dipende strettamente dalle emissioni o dai trasferimenti relativi a un complesso industriale e, pertanto, varia di caso in caso.

L’obbligo di notifica è semplificato anche dal fatto che, per determinati obblighi di notifica imposti da altri atti normativi, i complessi industriali possono autorizzare l’UFAM a inserire i relativi dati direttamente nella banca dati. In tal modo è possibile evitare doppie notifiche. Ciò vale in particolare per le notifiche relative ai rifiuti speciali, se disponibili nel formato adeguato (quantità per anno). Questa misura permette di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi dei complessi industriali.

In base alle prime stime, si può partire dal presupposto che circa 1’000 complessi industriali di dimensioni medio-grandi saranno tenuti a notificare le emissioni di

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