Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: F194-0862

online accessibile al pubblico. Si prevede di mettere questi dati anche a disposizione dell’Agenzia europea dell’ambiente. La gestione della banca dati e il coordinamento globale sono di competenza dell’UFAM.

2.2.3 Situazione giuridica

Sul piano legislativo, le basi giuridiche necessarie all’attuazione della presente ordinanza sono già contenute nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb). Le disposizioni fondamentali in tal senso sono:

- l'articolo 44 LPAmb in combinato disposto con l'articolo 46 LPAmb per quanto attiene al rilevamento dei dati e

- gli articoli 6 e 47 LPAmb per quanto attiene alla pubblicazione dei dati.

Il Protocollo PRTR prevede espressamente che i segreti di fabbricazione e d’affari siano trattati con riservatezza. Inoltre, poiché il PRTR svizzero non contiene dati per i quali è necessaria una particolare protezione, è sufficiente che le disposizioni degli articoli summenzionati siano concretizzate da un'ordinanza (art. 17 della legge sulla protezione dei dati).

La ratifica del Protocollo PRTR dell’UNECE compete al Consiglio federale in quanto, nel caso del PRTR, si tratta unicamente di una raccolta di dati (secondo l'art. 39 cpv. 2 lett. d LPAmb).

Il presente avamprogetto di ordinanza mira a garantire l’attuazione del Protocollo PRTR e a gettare le basi necessarie alla sua esecuzione.

2.3 Conseguenze della normativa

2.3.1 Necessità del PRTR ed effetti sull’ambiente

La comunità internazionale ha identificato circa 86 sostanze inquinanti che i complessi industriali rilasciano in grandi quantità nell’ambiente. Alcune di queste sostanze vengono emesse o trasferite in notevoli quantità anche in Svizzera. L’obiettivo a lungo termine del PRTR è di contribuire alla riduzione di tali emissioni nell’ambiente.

Il PRTR è stato originariamente sviluppato negli Stati Uniti, dove si è ampliato fino a diventare un efficiente strumento esecutivo. L’autorità ambientale americana può vantare notevoli successi in questo campo. Nel frattempo, tuttavia, il PRTR è stato introdotto su larga scala anche in Europa attraverso varie organizzazioni internazionali. Diversi Stati europei, in e in particolare gli Stati membri dell’UE, possono già oggi documentare esperienze simili a quelle effettuate negli Stati Uniti.

La creazione di un PRTR svizzero mira a ridurre anche nel nostro Paese le emissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente. Il progetto relativo all’ordinanza PRTR attua soltanto i requisiti minimi fissati dal Protocollo UNECE, ma rappresenta anche un’armonizzazione del diritto svizzero con quello dell’Unione europea.

2.3.2 Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

5/15 267/2006-01825/06/50/03/F194-0862