Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: F194-0862
generali anziché i dati concreti, riportando ad esempio informazioni relative a un gruppo di sostanze inquinanti e non a una singola sostanza.
Capoverso 4: l’UFAM valuta i dati per i quali è chiesto un trattamento riservato. A tal fine, verifica se l’interesse a un trattamento riservato prevale sull’interesse pubblico per queste informazioni. Se il suo giudizio diverge dalla richiesta del titolare del complesso industriale, l’UFAM sente quest’ultimo prima di emettere la propria decisione.
Le informazioni già accessibili al pubblico non sono trattate con riservatezza.
Capoverso 5: se delle informazioni vengono mantenute riservate, il registro deve indicare il tipo di informazione e il motivo della sua riservatezza.
Articolo 10 Verifica dei dati
Capoverso 1: la qualità dei dati forniti riveste grande importanza per il PRTR. In primo luogo, il titolare del complesso industriale è tenuto a verificare di persona e in modo critico la correttezza delle proprie informazioni prima di notificarle, una responsabilità da cui non può essere esentato neanche nelle fasi successive della procedura.
Nelle fasi successive si verifica la plausibilità dei dati, possibilmente con mezzi elettronici. In seguito, le autorità cantonali controllano la qualità delle notifiche che provengono dai complessi industriali situati su territorio cantonale ai quali hanno accesso tramite la banca dati riservata. L’UFAM procede al controllo finale.
Capoverso 2: la qualità dei dati notificati è verificata dai Cantoni, che ne controllano in particolare la completezza, la consistenza e l’attendibilità come pure altri aspetti quali l’attualità, il grado di incertezza, la comparabilità, la coerenza e la trasparenza. I controlli possono basarsi su eventuali direttive dell’UNECE relative al Protocollo PRTR o dell’OCSE.
Capoverso 3: se le verifiche danno adito a dubbi o a contestazioni, il Cantone che le ha effettuate informa l’UFAM entro 3 mesi dalla scadenza del termine di notifica fissato per i complessi industriali. L’UFAM prende immediatamente contatto con il complesso industriale interessato, chiarisce i dubbi con il servizio cantonale competente e, se del caso, dà al complesso la possibilità di completare o correggere la notifica.
Se non è possibile giungere ad un’intesa con i complessi industriali circa la qualità dei dati da notificare, l’UFAM ordina le misure del caso.
Articolo 11 Consulenza al pubblico
L’UFAM diffonde informazioni sul PRTR e garantisce al pubblico l'assistenza e le istruzioni necessarie per accedere al registro nonché per capire e utilizzare le informazioni che vi sono contenute. Per permettere a tutti di partecipare attivamente allo sviluppo del PRTR, l’UFAM fornisce periodicamente informazioni relative agli aggiornamenti o alle modifiche previste ed esamina eventuali proposte di miglioramento.
Sezione 4: Disposizioni finali Articolo 12 Disposizione transitoria
Il primo anno di riferimento per i complessi industriali dovrà essere il 2007. Ciò significa che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 4 capoverso 1, la prima notifica dovrà essere inoltrata al più tardi il 1º luglio 2008. 13/15
267/2006-01825/06/50/03/F194-0862