Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: F194-0862
Sezione 2: Compiti dei titolari dei complessi industriali
Articolo 3 Dovere di diligenza
Affinché anche il pubblico sia informato in modo adeguato, il titolare di un complesso industriale è tenuto a garantire la qualità dei dati notificati. I dati forniti devono infatti essere aggiornati, plausibili e significativi. Le emissioni e i trasferimenti soggetti all’obbligo di notifica vanno rilevati integralmente e devono basarsi su definizioni e metodi di determinazione uniformi nonché essere coerenti con i dati delle notifiche precedenti.
Articolo 4 Obbligo di notifica
Capoverso 1: qualora soddisfi una delle condizioni contemplate alle lettere a – d, ogni titolare di un complesso industriale di cui all’articolo 1 capoverso 2 (complessi industriali che svolgono attività di cui all’allegato 1) notifica all’UFAM, entro il 1° luglio di ogni anno, i dati relativi all’anno civile precedente.
È pertanto soggetto all’obbligo di notifica (lett. a) se emette nell’aria, nell’acqua o nel suolo una o più delle 86 sostanze inquinanti riportate nell’allegato 2 in quantità superiori ai valori soglia stabiliti. La notifica si limita a quelle sostanze inquinanti per cui si registra un superamento dei valori soglia. Tutte le sostanze inquinanti assenti o emesse solo in quantità inferiori ai relativi valori soglia non devono essere notificate.
I valori soglia indicati nell’ordinanza sono stati ripresi dal Protocollo PRTR, per il quale erano stati fissati in base al potenziale di pericolosità delle sostanze inquinanti. Fra le sostanze inquinanti figurano, tra l’altro, gas a effetto serra, sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, metalli pesanti, pesticidi, gas responsabili delle piogge acide e inquinanti organici persistenti. Il presente avamprogetto di ordinanza ha ripreso senza alcuna variazione, negli allegati 1 e 2, le disposizioni del Protocollo.
Con le lettere b e c, l’ordinanza PRTR si applica anche ai complessi industriali che trasferiscono oltre i loro confini, a scopo di riciclaggio o di eliminazione, oltre 2 tonnellate all’anno di rifiuti speciali o oltre 2'000 tonnellate all’anno di altri rifiuti. La Svizzera, come anche l’UE, ha deciso di adottare questa variante del Protocollo PRTR dell’UNECE in quanto il rilevamento dei dati specifico per le sostanze inquinanti può risultare molto difficile e oneroso.
Sono infine coinvolti anche i complessi industriali che trasferiscono nelle acque di scarico una o più delle 86 sostanze inquinanti riportate nell’allegato 2, qualora vengano superati i valori soglia fissati per l’acqua in detto allegato (lett. d).
Capoverso 2: i complessi industriali che, in applicazione di altri atti normativi, hanno già trasmesso all’UFAM informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1, possono autorizzare l’Ufficio a inserirle nella banca dati. L’autorizzazione deve essere conferita per iscritto. L’UFAM tiene una lista delle informazioni ottenute in virtù di altri atti normativi e adatte per essere inserite nella banca dati di cui all’articolo 5 capoverso 3.
8/15 267/2006-01825/06/50/03/F194-0862