Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: F194-0862
b. su base periodica, ovvero dopo ogni nuovo rilevamento, inserendo nel PRTR le informazioni relative alle fonti diffuse.
Articolo 8 Informazione del pubblico
Capoverso 1: il PRTR è messo gratuitamente a disposizione del pubblico su Internet. In casi eccezionali, i dati sono forniti (con addebito delle spese al destinatario) in forma scritta.
I nuovi dati sono pubblicati il prima possibile su Internet, e comunque entro al massimo nove mesi dalla scadenza del termine di notifica fissato per i complessi industriali. Per l’anno di riferimento 2007, ad esempio, i complessi industriali dovranno aver notificato i propri dati entro il 1° luglio 2008. I dati saranno poi verificati, eventualmente corretti e infine rilasciati nei nove mesi seguenti, in modo da essere accessibili online entro e non oltre il 1° aprile 2009.
Capoverso 2: tutti i dati sono archiviati dall’UFAM. Restano accessibili elettronicamente per almeno 10 anni dopo la loro pubblicazione su Internet.
Capoversi 3 e 4: l’UFAM provvede affinché le informazioni contenute nel PRTR possano essere ricercate in base a vari criteri.
Articolo 9 Riservatezza
Capoverso 1: il PRTR pubblico non contiene informazioni riservate. Tutti i dati notificati dai complessi industriali secondo l’articolo 5 capoverso 1 sono in linea di principio considerati non riservati e possono essere divulgati. Qualora ciò non sia possibile per determinati dati a causa di interessi privati o pubblici degni di protezione che si oppongono alla loro pubblicazione, i complessi industriali devono segnalare nella notifica l’esigenza di proteggere tali dati e chiedere che vengano trattati con riservatezza. L’UFAM valuterà le richieste caso per caso (cfr. cpv. 3 e 4).
Capoverso 2: sono considerati interessi pubblici o privati degni di protezione gli interessi contemplati all’articolo 7 della nuova legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione. Ne sono alcuni esempi:
a) i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti: questo criterio mira a evitare che i procedimenti in corso vengano ostacolati o pregiudicati;
b) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità: anche in questo caso si vuole evitare di pregiudicare l’attività di accertamento delle autorità, trattando le informazioni con riservatezza fino alla decisione definitiva;
c) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la pubblica sicurezza;
d) la protezione della personalità: la riservatezza può essere garantita se una persona fisica non ha acconsentito alla divulgazione di dati o incarti personali, sempre che tale riservatezza sia tutelata dal diritto svizzero;
e) la protezione della proprietà intellettuale;
f) il segreto d’affari e di fabbricazione: la pubblicazione di informazioni non deve ledere interessi economici legittimi.
Capoverso 3: le informazioni da trattare con riservatezza devono essere designate come tali. Occorre inoltre indicare la ragione per cui l’interesse fatto valere prevale sull’interesse a pubblicare le informazioni. In casi motivati è possibile proporre di utilizzare formulazioni
12/15 267/2006-01825/06/50/03/F194-0862