Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

essere fatturati solo i costi derivati dalla messa a disposizione dei dati, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 52.

3 Allo scopo di adempiere agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi di telecomunicazione di cui al capoverso 1 possono avvalersi della collaborazione di terzi, sulla base di un contratto.

4 Chi ha ottenuto dati dell’elenco conformemente al capoverso 2, deve garantirne l’integrità; non può in alcun caso modificarne il contenuto.

5 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 30 Interoperabilità

1 Il fornitore di una delle prestazioni del servizio universale di cui all’articolo 14 deve garantirne la capacità di comunicazione (art. 21a cpv. 1 LTC). A tale scopo, i fornitori devono garantire, direttamente o indirettamente, l’interconnessione. Devono in particolare applicare i principi seguenti:

a. offerta di base (art. 51 cpv. 1, 2 e 4);

b. presentazione delle condizioni tecniche e commerciali ai fornitori che chiedono un’interconnessione (art. 58);

c. interfacce (art. 53 cpv. 1, 2 e 3).

2 La procedura prevista negli art. 67-71 si applica per analogia alla composizione di controversie in materia di interoperabilità.

3 La Commissione stabilisce le condizioni d’interconnessione secondo i principi usuali del mercato e del settore in questione.

Art. 31 Servizi per audiolesi e ipovedenti

1 I servizi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere f e g devono essere gratuiti, sia che il fornitore di prestazioni del servizio universale li offra direttamente agli audiolesi e agli ipovedenti, sia che riservi loro l’accesso a servizi di terzi.

2 Le tariffe di collegamento fatturate agli audiolesi e agli ipovedenti per questi servizi non devono essere discriminatorie rispetto a quelle fatturate agli altri clienti.

Art. 3221 Trasmissione di informazioni sulle tariffe

L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la trasmissione, tra fornitori di prestazioni del servizio universale, delle informazioni necessarie a indicare le tariffe agli utenti (informazioni sulle tariffe).

21 Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell’OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.