Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
conoscenza di questa limitazione e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano inoltre che per le chiamate d’emergenza fatte da altre ubicazioni devono, se possibile, impiegare un mezzo di comunicazione più adatto.
3 Conformemente all’articolo 89, in situazioni straordinarie è fatto salvo l’istradamento prioritario del traffico civile delle telecomunicazioni di clienti che, in tali situazioni, devono assumersi compiti importanti.
4 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile via satellite che dipendono dal servizio universale e ai quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d’indirizzo devono solo garantire l’accesso gratuito al numero 112.
5 Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare le chiamate verso i numeri 112, 117, 118 e 144. Questo vale anche per i clienti che hanno rinunciato all’iscrizione negli elenchi pubblici. Su richiesta, l’Ufficio federale può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi di chiamata d’emergenza (ad es. polizia, pompieri, servizi medici e servizi di salvataggio), per i quali va garantita la localizzazione della chiamata. Ne pubblica una lista.
6 Per le centrali d’allarme, il concessionario del servizio universale gestisce, in collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale, un servizio di localizzazione di tutti i clienti. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d’allarme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale. Nel caso in cui il servizio universale sia ripartito tra più fornitori, l’autorità concedente può obbligare uno di loro a gestire il servizio per la localizzazione.
7 La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale si fonda sui principi di formazione dei prezzi di cui all’articolo 52. I costi di investimento e di gestione del servizio di localizzazione delle chiamate d’emergenza sono a carico dei fornitori di servizi di telecomunicazione. È vietato stornare tali costi sulla centrale d’allarme.
8 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni sull’istradamento e sulla localizzazione delle chiamate d’emergenza.
Art. 29 Raccolta e messa a disposizione di dati contenuti nell’elenco del
servizio universale
1 I fornitori di prestazioni del servizio universale sono responsabili della raccolta di dati dell’elenco presso i loro clienti; sono gli unici a essere autorizzati a modificare i dati su richiesta di questi ultimi. Non sono tenuti a verificarne l’esattezza, ma devono garantire che siano conformi alle indicazioni ricevute dai clienti. Possono rifiutare o cancellare dall’elenco le informazioni palesemente inesatte o impiegate a scopi illeciti.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione di cui al capoverso 1 sono tenuti a mettere a disposizione degli aventi diritto, entro i termini di cui all’articolo 21 capoversi 2 e 3 LTC, tanto l’accesso online ai dati dell’elenco dei loro clienti, quanto la trasmissione dei dati in blocco, con l’opzione di aggiornamenti almeno quotidiani. Possono