Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

Art. 79 Indicazione del numero chiamante

1 Se è tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l’indicazione del loro numero sull’apparecchio chiamato.

2 Al momento di concludere il contratto di abbonamento, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.

3 In ogni caso, essi devono garantire l’indicazione del numero chiamante per le chiamate di cui va garantita la localizzazione ai sensi degli articoli 28 capoverso 5 e 84 capoverso 4, e per le chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi conformemente all’articolo 15 capoverso 1 lettera f. Eccezion fatta per il proprio servizio guasti, i fornitori non devono consentire a nessun altro cliente di conoscere il numero chiamante dei clienti che hanno scelto il servizio di soppressione dell’indicazione di cui al capoverso 1.

Art. 80 Indicazione del numero chiamato

1 Se tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere l’indicazione del numero sull’apparecchio chiamante.

2 Al momento di concludere il contratto di abbonamento, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.

Art. 81 Deviazione automatica delle chiamate

Se tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere la deviazione automatica delle chiamate da parte di terzi verso il loro apparecchio.

Art. 82 Sicurezza dei servizi

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono avvertire i loro clienti del rischio di ascolto abusivo e di ingerenze legato all’utilizzazione dei loro servizi.

2 Devono offrire o indicare loro strumenti in grado di evitare tali rischi.

Art. 83 Elenchi telefonici

1 I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.

2 Il fornitore di un servizio di elenco elettronico può:

a. mettere a disposizione dei clienti meccanismi per la ricerca di informazioni che permettano in particolare di ottenere liste di professionisti ordinate per rubriche;