Allegato 2 (OAA)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 13 pagine

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Proposte dell’atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OAA Allegato 2

professionale offrono solo moduli di formazione periodica e quindi non svolgono esami.

La direttiva 2003/59/CE prescrive che i centri per la formazione iniziale e per la formazione periodica devono chiedere l’ammissione all’autorità competente. Questo implica l’obbligo di sorveglianza da parte dell’autorità nonché la possibilità di revocare l’ammissione qualora non fossero o non fossero più rispettate le condizioni. È una misura valida anche riguardo alla garanzia della qualità. L’USTRA si assume la funzione di vigilanza. Può delegare il compito ad altri uffici e definire in istruzioni specifiche i criteri di ammissione, le esigenze e i sistemi per garantirne la qualità.

Art. 13 Corpo didattico

1 Chi vuole essere attivo come docente in un centro di formazione necessita di un’autorizzazione del Cantone di domicilio valida per tutta la Svizzera.

2 Va fatta distinzione tra le seguenti autorizzazioni: a. docenti di classe: corpo didattico che accompagna i partecipanti durante tutta la formazione ed è coresponsabile della preparazione all’esame; b. docenti specialisti: corpo didattico che insegna le singole materie; c. istruttori di pratica: corpo didattico che accompagna i partecipanti durante le corse di formazione prescritte.

3 Chi vuole acquisire un’autorizzazione per l’insegnamento deve avere compiuto 25 anni e presentare all’autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata del curriculum vitae, di indicazioni concernenti l’attività precedente e dei certificati professionali. 4L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente: a. comprova un’esperienza professionale di almeno tre anni e ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della professione; b. può comprovare le necessarie conoscenze specialistiche come anche attitudini didatticopedagogiche sufficienti; c. comprova, per un’autorizzazione come docente di classe, una formazione riconosciuta nell’ambito della formazione degli adulti (ad es. certificato FSEA livello I); d. è titolare, per un’autorizzazione come docente specialista, del permesso di formazione giusta l’articolo 20 capoverso 2 OAC o ha frequentato un corso equivalente; e. adempie, per un’autorizzazione d’istruttore di pratica, le esigenze giusta l’articolo 10 capoverso 3 lettere a e b oppure capoverso 4 lettere a e b.

5 L’autorizzazione è valida per la formazione di base e per la formazione periodica.

Spiegazioni:

Poiché, nell’ambito della formazione di base e della formazione periodica professionale, il corpo didattico deve

assumersi compiti di insegnamento diversificati, oltre alle qualifiche fondamentali sono diversificate anche le esigenze per le singole autorizzazioni. Valgono per la formazione di base e la formazione periodica professionali poiché in

entrambi i blocchi di formazione sono trattati gli stessi temi ed è quindi soltanto una questione pedagogica o didattica ripartire l’insegnamento secondo i gruppi "principianti" o "avanzati".

Art. 14 Impiego di simulatori di guida

1 Nel quadro della formazione di base possono essere impartite al massimo quattro delle dieci ore di lezione di guida in un simulatore di guida.

2 Una parte della formazione periodica può essere impartita in simulatori di guida di alta qualità.

3 Il permesso è rilasciato se il richiedente comprova che il simulatore di guida è idoneo a valutare il miglioramento del comportamento razionale di guida del candidato conducente in base alle norme della sicurezza, in particolare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno e della notte.

Spiegazioni:

La direttiva 2003/59/CE consente di effettuare una parte del corso di guida per la formazione e la formazione periodica in simulatori di guida. Questi ultimi però non sono ancora sufficientemente evoluti per poterli utilizzare sensatamente per la formazione periodica, come dimostrato dai risultati del progetto pilota RESPECT. Nel quadro di questo progetto, sono state impartite lezioni nel simulatore (FATRAN) per sondare le possibilità di utilizzare i simulatori nella formazione periodica dei conducenti professionali. Ecco la conclusione del rapporto finale: "Nella configurazione attuale, le lezioni non sono idonee alla formazione periodica dei conducenti professionali durante il corso di tre giorni." È pertanto

necessario un lavoro di sviluppo per rispondere alle esigenze specifiche della formazione di base e della formazione periodica. Si tratta inoltre di chiarire le questioni dell’economicità: gli elevati costi d’investimento e d’esercizio richiedono calcoli dettagliati, in particolare per quanto concerne l’esercizio e lo sfruttamento. Quest’evoluzione deve essere sempre presa in considerazione, non da ultimo anche a causa della rarità dei terreni d’esercizio per gli autotreni. Più avanti nel