Allegato 2 (OAA)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 13 pagine
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Proposte dell’atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OAA Allegato 2
Spiegazioni:
Nell’era attuale, caratterizzata da una rapida evoluzione, l’apprendimento continuo è più importante che mai. Già ora, per i conducenti professionali in Svizzera vi sono diverse offerte di formazione periodica professionale fondate però su basi volontarie. In futuro, i conducenti professionali dovranno perfezionarsi periodicamente per riattualizzare le
conoscenze di base necessarie all’esercizio della professione.
La direttiva 2003/59/CE consente di stabilire dei centri di interesse laddove sussistano esigenze in base a informazioni dell’esperienza pratica, analisi di infortuni o desideri da parte dei conducenti o dei loro datori di lavoro. Deve essere quindi stabilito un sistema aperto con un piano didattico quadro. Oltre a una parte obbligatoria dei contenuti didattici (ad es. sicurezza del traffico, consumo di carburante) possono essere inserite tematiche ad hoc, importanti per determinati gruppi di conducenti ("materie a scelta"). La formazione periodica deve essere concepita in modo da non essere considerata soltanto un mero esercizio obbligatorio. Deve essere strutturata in modo reale e consono alla situazione per dare la possibilità ai partecipanti di applicare le proprie esperienze pratiche. Contrariamente alla formazione di base, nella formazione periodica professionale non sono previsti esami. Al fine di garantirne la qualità, nella concezione dei programmi si devono prevedere possibilità di controllo del successo dell’insegnamento.
La durata complessiva di 35 ore in cinque anni ripartita in unità di almeno 7 ore è prescritta dalla direttiva 2003/59/CE. Secondo le esigenze del ramo, rispettivamente delle imprese di trasporto, possono dunque essere offerti corsi
giornalieri o settimanali, tenuto conto che, dal punto di vista pedagogico (formazione periodica permanente, effetto ripetitivo) sono da preferire i corsi giornalieri. Per prorogare il CAPTM o il CAPTP è richiesta una formazione periodica di 35 ore (= 5 giornate di formazione periodica). Chi voglia prorogare il CAPTM e il CAPTP deve, per entrambi gli attestati, seguire complessivamente 56 ore (corrispondono a 8 giornate formative). Certi temi importanti per entrambe le categorie non devono essere seguiti due volte, ma per entrambe le categorie è necessario frequentare i
perfezionamenti specifici. Nella scelta dei temi di formazione periodica bisogna tener conto che devono essere
considerati sia il trasporto delle persone, sia quello delle merci.
Partendo dalle medesime tariffe come per la formazione di base, la formazione periodica (35 ore entro 5 anni) costa circa 2'250 franchi (1'250 franchi più 1'000 franchi di perdita di guadagno), esclusi i costi per trasporto e vitto.
Assolta completamente la formazione periodica, è prorogato di cinque anni il termine del codice iscritto nella licenza di condurre. Poiché succedono sempre imprevisti che impediscono di seguire la formazione periodica entro i termini (malattia, mancanza di posto, ecc.) è data la possibilità di frequentare il corso, entro i cinque mesi dalla scadenza del termine, senza perdere l’autorizzazione ad eseguire il trasporto professionale di persone o di merci. Trascorso
infruttuosamente questo termine, bisogna seguire la formazione periodica completa per poter ricevere nuovamente l’attestato di competenza professionale. La licenza di condurre resta valida, ma non per i trasporti professionali.
Art. 12 Centri di formazione per conducenti professionali
1 I centri di formazione di base sono competenti per l’esecuzione della formazione di base e lo svolgimento degli esami. I centri di formazione di base devono esaminare anche i candidati che non hanno parzialmente o completamente formato.
2 I centri di formazione di base e i centri di formazione periodica sono competenti per l’esecuzione della formazione periodica.
3 Essi devono essere riconosciuti dall’USTRA. L’atto di riconoscimento è rilasciato se: a. la direzione garantisce una gestione irreprensibile del centro di formazione e una sorveglianza competente dell’insegnamento; b. il centro di formazione dispone di docenti sufficienti giusta l’articolo 13; c. sono a disposizione un locale e materiale confacente all’insegnamento come anche veicoli adatti alla formazione; d. esiste un programma di formazione idoneo in cui sono precisate le materie insegnate conformemente all’allegato e indicati il piano d’esecuzione e i metodi d’insegnamento; e. è gestito un sistema di garanzia della qualità dell’insegnamento delle materie e della realizzazione degli obiettivi della formazione di base e/o della formazione periodica.
4 I centri di formazione di base devono disporre anche di un piano d’esame conforme al regolamento d’esame.
5 L’USTRA revoca l’autorizzazione per una durata limitata o illimitata, se le condizioni per il riconoscimento non sono più date o se il centro di formazione non ha più tenuto corsi di formazione o formazione periodica da oltre due anni.
6 Il centro di formazione deve garantire che i docenti siano ben formati sul più recente stato delle prescrizioni per la formazione di base e la formazione periodica.
Spiegazioni:
I centri di formazione di base possono offrire tutto il corso della formazione di base oppure singoli moduli della
medesima nonché moduli di formazione periodica professionale. Devono svolgere l’esame a coronamento della
formazione di base. Poiché deve essere predisposto in modo unitario (ev. in base a un pool di domande centrali ed ev. elettronicamente), l’esame può senz’altro vertere su tutti gli ambiti delle conoscenze. I centri di formazione periodica