Allegato 2 (OAA)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 13 pagine

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Proposte dell’atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OAA Allegato 2

La direttiva 2003/59/CE ammette anche un esame orale e di per sé non prevede una determinata durata dell’esame scritto. Noi proponiamo però di ammettere soltanto un esame scritto e di fissare a 90 minuti la sua durata, poiché serve a un’esecuzione unitaria.

Art. 7 Formazione di base, principi

1 Per quanto concerne la formazione di base, viene ammesso al conseguimento del a. CAPTM, il titolare della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1; b. CAPTP, il titolare della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 oppure della licenza di condurre della categoria C.

2 La formazione di base deve essere frequentata presso un centro di formazione di base riconosciuto dall’USTRA.

3 La formazione di base consiste in unità didattiche teoriche e pratiche. Per il conseguimento del CAPTM queste comprendono i temi secondo i numeri 1.1 - 1.4, 2.1 e 2.2 come anche 3.1. - 3.7, per il conseguimento del CAPTP i temi secondo i numeri 1.1 - 1.3, 1.5 e 1.6, 2.1 e 2.3 come anche 3.1 - 3.6 e 3.8 dell’allegato.

4 I titolari del CAPTM, che vogliono eseguire a titolo complementare, o esclusivamente, trasporti di persone, non sono tenuti a ripetere i temi comuni (all. n. 1.1 - 1.3, 2.1 e 3.1 - 3.6). La disposizione si applica anche nell’altro caso per i titolari del CAPTP.

5 I titolari di un attestato di capacità giusta la sezione 3 dell’OATVM possono essere esonerati dalla frequenza delle parti di corso per cui sono già qualificati.

Spiegazioni:

Il possesso della licenza per allievo conducente è l’esigenza minima per l’ammissione alla formazione di base affinché la teoria e la pratica possano interagire in modo ottimale.

Per garantire la qualità della formazione, i centri di formazione di base devono essere riconosciuti dall’USTRA. Il

riconoscimento avviene sul fondamento dei criteri prestabiliti (cfr. art. 12).

Il contenuto della formazione di base comprende i seguenti ambiti di conoscenze: guida razionale, applicazione della normativa, salute, sicurezza, servizi e logistica. Esistono ambiti di conoscenze comuni e specifiche per il trasporto di merci e per quello delle persone. Vi è inoltre la possibilità di offrire, oltre a queste esigenze minime, la scelta di moduli specifici alla professione.

Una parte di questo contenuto fa parte dell’odierna formazione di base (scuola di guida risp. preparazione all’esame teorico e pratico), nella formazione minima dei conducenti di autocarri e autobus (giusta l’allegato OAC) come anche in diverse offerte di formazione periodica. Queste offerte già esistenti dovrebbero essere integrate nella strutturazione della formazione di base.

La formazione dovrebbe essere strutturata secondo moduli, affinché i partecipanti al corso possano seguire un

programma orientato alle loro necessità. I centri di formazione di base, dal canto loro, hanno così la possibilità di offrire moduli di cui sono specialisti. Per garantire una determinata unitarietà della formazione sono previste le pertinenti istruzioni per la strutturazione della formazione e un piano didattico quadro vincolante per tutti. Da questo piano

dovrebbero essere ricavati gli aspetti formali dell’insegnamento (numero di ore per modulo, numero massimo di

partecipanti, ecc.), i contenuti (che cosa contiene quale modulo?) come anche le direttive per lo svolgimento

dell’esame.

Art. 8 Formazione di base, durata

1 La formazione di base dura almeno 140 ore che comprendono almeno 10 corse di formazione di un’ora con un autoveicolo della pertinente categoria o sottocategoria.

2 Per i titolari del CAPTM, che vogliono eseguire a titolo complementare, o esclusivamente, trasporti di persone, la formazione di base dura 35 ore che comprendono almeno tre corse di formazione di un’ora. La disposizione si applica anche nell’altro caso per i titolari del CAPTP.

Spiegazioni:

La direttiva 2003/59/CE prescrive, come prima opzione, un insegnamento di una durata di 280 ore (di cui almeno 20 ore di guida). A dipendenza dell’età del conducente e della categoria di licenza di condurre, è possibile anche una

formazione di base accelerata (140 ore, di cui almeno 10 ore di guida).

Proponiamo di introdurre in Svizzera soltanto la formazione di base accelerata. La materia didattica prescritta può essere assimilata bene in 140 ore e non ha senso allungare la formazione. A prescindere dal fatto che ciò sarebbe didatticamente superfluo, bisogna tener conto anche dei costi che ovviamente per la formazione di base accelerata risultano notevolmente inferiori. Ecco una valutazione sommaria: partendo dalla cifra di 250 franchi al giorno per i corsi, questa formazione di base verrebbe a costare circa 10'000 franchi per la variante di 280 ore e circa 5'000 franchi per quella di 140 ore. Aggiungasi, in entrambi i casi, la spesa per l’acquisizione della licenza di condurre (circa 6'000 franchi) e per un’eventuale perdita di guadagno per due rispettivamente un mese (ca. 4'000 fr./mese). Ne conseguono