Allegato 2 (OAA)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 13 pagine
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Proposte dell’atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OAA Allegato 2
Art. 2 Requisito dell’attestato di competenza professionale
1 Chi vuole eseguire trasporti di merci con autoveicoli adibiti al trasporto di cose deve essere titolare
dell’attestato di competenza professionale per il trasporto di merci (CAPTM).
2 Chi vuole eseguire trasporti di persone con autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso, deve essere titolare dell’attestato di competenza professionale per il trasporto di persone (CAPTP).
3 Non è necessario un attestato di competenza professionale per i conducenti di:
a. veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b. veicoli usati dall’esercito, dalla polizia, dal servizio antincendio, dalla protezione civile e dalla
protezione della popolazione oppure su loro mandato;
c. veicoli, nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione, con cui sono eseguite corse di prova o corse di trasferimento a fini di sviluppo tecnico, riparazione o manutenzione;
d. veicoli utilizzati in casi d’emergenza o destinati a provvedimenti di salvataggio;
e. veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento di una licenza di condurre o di un attestato di competenza professionale giusta la presente ordinanza;
f. veicoli utilizzati per il trasporto non professionale di persone o merci a fini meramente privati;
g. veicoli adibiti al trasporto di materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo nella media settimanale esiga al massimo la metà del tempo di lavoro;
h. veicoli utilizzati unicamente nel traffico interno di un’impresa che possono circolare su strada pubblica soltanto con autorizzazione dell’autorità (art. 33 OAV5 e art. 72 cpv. 1 lett. e OAC6).
4 Necessitano di un attestato di competenza professionale svizzero le persone domiciliate in Svizzera come anche le persone domiciliate all’estero impiegate o occupate in un’impresa domiciliata in Svizzera.
Spiegazioni:
La presente ordinanza si applica alle persone che eseguono, nel quadro di un’attività professionale, trasporti con veicoli delle categorie risp. sottocategorie C, CE, C1 e C1E o D, DE, D1 e D1E. Sul fondamento dei primi chiarimenti va pertanto tenuto conto che, a contare dal 2008 devono acquisire il CAPTP circa 300-350 nuovi conducenti ogni anno, risp. a contare dal 2009 devono acquisire il CAPTM circa 2500-3000 ogni anno.
I conducenti dei veicoli menzionati nel capoverso 3 sono esclusi dall’ordinanza perché le ripercussioni dei trasporti menzionati vengono ritenute minime per la sicurezza della circolazione stradale, oppure il contenuto della formazione di base risp. della formazione periodica non è rilevante per questi trasporti oppure ancora perché le esigenze della formazione di base/formazione periodica in siffatti casi appaiono sproporzionate. Ai conducenti dei veicoli menzionati è sufficiente l’acquisizione della licenza di condurre per eseguire i trasporti pertinenti. Per contro, le persone che
trasporteranno professionalmente invalidi, scolari o lavoratori avranno bisogno del CAPTP.
Art. 3 Rilascio dell’attestato di competenza professionale
1 I certificati di competenza professionale sono rilasciati dal Cantone di domicilio, per le persone con
domicilio all’estero, dal Cantone in cui è domiciliata l’impresa.
2 Il CAPTM è rilasciato alle persone che
a. sono titolari di un certificato federale di capacità "conducente di autocarri”;
b. sono titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 e hanno superato l’esame giusta l’articolo 6; o
c. sono titolari del CAPTP e hanno superato l’esame complementare giusta l’articolo 6 capoverso 6.
3 Il CAPTP è rilasciato alle persone che
a. sono titolari della licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 e hanno superato l’esame giusta l’articolo 6; o
b. sono titolari del CAPTM e hanno superato l’esame complementare giusta l’articolo 6 capoverso 5.
4 Alle persone straniere che prendono domicilio in Svizzera o sono impiegate od occupate in un’impresa domiciliata in Svizzera è rilasciato:
5 RS 741.31 6 RS 741.51