Allegato 2 (OAA)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 13 pagine

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Proposte dell’atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OAA Allegato 2

costi di formazione per complessivamente circa 24'000 franchi per 280 ore rispettivamente 15'000 franchi per 140 ore, esclusi i costi per trasporto, ev. vitto e alloggio.

Art. 9 Formazione di base, luogo

Chi ha il domiciliato in Svizzera deve assolvere le formazione di base, l’esame e la formazione periodica secondo la presente ordinanza. Ciò non concerne le persone occupate o impiegate da un’impresa

domiciliata all’estero.

Spiegazioni:

La motivazione per tale disciplinamento risiede nel fatto che i conducenti di veicoli a motore devono essere formati e seguire corsi complementari nel Paese in cui circolano prevalentemente.

Art. 10 Corse di formazione

1 Vale come corsa di formazione qualsiasi corsa che il candidato a un attestato di competenza ha compiuto nel quadro della formazione pratica di base con l’accompagnamento di un istruttore riconosciuto.

2 Per compiere le corse di formazione occorre essere titolare della pertinente categoria di licenza di condurre.

3 Durante le corse di formazione per acquisire il CAPTM, il candidato deve essere accompagnato da un istruttore impiegato in un centro di formazione di base riconosciuto, e:

a. essere titolare di una licenza per maestro conducente della categoria II, oppure

b. aver frequentato un corso d’istruzione giusta l’articolo 20 capoverso 2 OAC.

4 Durante le corse di formazione al fine di acquisire il CAPTP il candidato deve essere accompagnato da un istruttore impiegato in un centro di formazione di base riconosciuto, e

a. essere titolare di una licenza per maestro conducente della categoria II come anche della licenza di condurre della categoria pertinente (cat. D o sottocat. D1), oppure

b. aver frequentato un corso d’istruzione giusta l’articolo 20 capoverso 2 OAC o un corso equivalente ed essere titolare della licenza di condurre della categoria pertinente (cat. D o sottocat. D1).

5 Per le corse di formazione si deve far uso soltanto dei veicoli che adempiono le esigenze dell’articolo 88 OAC9.

Spiegazioni:

Le corse di formazione non sono corse di scuola guida. Per questa formazione bisogna infatti essere già titolari della licenza di condurre della categoria corrispondente. Le corse di formazione vertono sulle finalità didattiche della formazione di base.

Art. 11 Formazione periodica

1 Il titolare di un attestato di competenza deve seguire una formazione periodica presso un centro di formazione periodica o di formazione di base riconosciuto dall’USTRA giusta l’articolo 12 al fine di

aggiornare periodicamente le conoscenze e idoneità personali. La formazione periodica serve ad

approfondire i temi trattati durante la formazione di base. Deve includere le materie:

a. valide per tutti i conducenti, tra cui in particolare i temi importanti per la sicurezza del traffico e le strategie per un uso ecologico del veicolo; e

b. adeguate al profilo del conducente interessato.

2 Per i titolari del CAPTM o del CAPTP la formazione periodica dura 35 ore. Per i titolari del CAPTM e del CAPTP dura 56 ore. Può essere suddivisa in blocchi d’insegnamento di almeno 7 ore.

3 La comprova della formazione periodica è necessaria per la proroga di ulteriori 5 anni dell’attestato di competenza.

4 La proroga è accordata ai titolari di un attestato di competenza scaduto se comprovano la frequenza di una formazione periodica completa (35 risp. 56 ore).

5 Se la formazione periodica non può essere seguita tempestivamente, l’autorità può, su richiesta scritta, prorogare l’attestato di competenza per 5 mesi al massimo.

6 Gli attestati stranieri sulla frequenza della formazione periodica, seguita completamente o parzialmente nel corso di un impiego o di un’occupazione presso un’impresa domiciliata all’estero, sono riconosciuti come equivalenti se chi li ha rilasciati è un offerente di formazione periodica riconosciuto in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo.

9 RS 741.51