Allegato 2 (OAA)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 13 pagine
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Proposte dell’atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OAA Allegato 2
CAPTM sarà iscritto anche per la categoria C senza ulteriore formazione od esame. Lo stesso vale per il CAPTP e le (sotto) categorie D/D1.
Art. 5 Formazione di base con accompagnamento professionale
1 Agli impiegati di un’impresa autorizzata a formare apprendisti conducenti di autocarri, su richiesta viene rilasciato il CAPTM per la durata di un anno se sono titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1. Questo CAPTM è valido soltanto nel traffico interno e non viene iscritto nella licenza di condurre.
2 Il programma di formazione deve essere fatto approvare dal Cantone di stanza.
3 Il CAPTM può essere prorogato soltanto se è stato superato l’esame giusta l’articolo 6.
Spiegazioni:
Con questo disciplinamento dovrebbero essere possibili le formazioni all’interno di un’impresa per i conducenti di autocarri. Affinché la qualità delle formazioni sia garantita, soltanto le imprese autorizzate a formare apprendisti
conducenti di autocarri possono impartire siffatte formazioni. Non è previsto un disciplinamento analogo per il CAPTP, poiché la responsabilità degli autisti che eseguono trasporti di persone è maggiore.
Art. 6 Esami
1 Sono ammessi all’esame i richiedenti di un CAPTM o di un CAPTP che hanno assolto la formazione di base giusta gli articoli 7 e seguenti.
2 I candidati devono comprovare di possedere le conoscenze necessarie per la guida professionale di veicoli a motore della categoria o sottocategoria desiderata e le idoneità di cui nell’allegato.
3 L’esame è scritto. Consiste nelle seguenti parti: a. domande multiple-choice; b. domande libere
4 L’esame dura 90 minuti. Comprende almeno una domanda su ciascuno degli obiettivi di formazione menzionati in allegato per tutte le categorie e sottocategorie (n. 1.1 - 1.3, 2.1 e 3.1 - 3.6). Inoltre occorre rispondere: a. i candidati al CAPTM: almeno a una domanda su ciascuno degli obiettivi di formazione menzionati in allegato per la categoria C e la sottocategoria C1 (n. 1.4, 2.2 e 3.7); b. i candidati al CAPTP: almeno a una domanda su ciascuno degli obiettivi di formazione menzionati in allegato per la categoria D e la sottocategoria D1 (n. 1.5, 1.6, 2.3 e 3.8).
5 I titolari del CAPTM che vogliono eseguire anche o esclusivamente trasporti di persone devono rispondere esclusivamente a domande d’esame giusta l’articolo 4 lettera b.
6 I titolari del CAPTP che vogliono eseguire anche o esclusivamente trasporti di merci devono rispondere esclusivamente a domande d’esame giusta l’articolo 4 lettera a.
7 I titolari di un attestato di capacità giusta la sezione 3 dell’OATVM8 sono esentati da quelle parti d’esame per cui sono già qualificati.
Spiegazioni:
Giusta la direttiva 2003/59/CE per la formazione e l’esame sono possibili varie opzioni:
1.) Combinazione che prevede la frequenza dei corsi e un esame: questa opzione prevede la frequenza obbligatoria di
corsi aventi una durata determinata. La formazione si conclude con un esame orale o scritto. In caso di
superamento di tale esame, il candidato riceve l’attestato di competenza professionale.
2.) Soltanto esami: questa opzione non prevede la frequenza obbligatoria di corsi. I candidati, per ottenere un attestato
di competenza professionale, devono superare un esame teorico e uno pratico.
Noi preferiamo la prima opzione per diversi motivi: una preparazione all’esame senza frequenza dei corsi non
corrisponde alle abitudini didattiche del gruppo target e potrebbe esigere troppo dagli interessati. Inoltre la formazione di base costituisce una formazione professionale che deve pertanto essere organizzata professionalmente e impartita da centri di formazione di base. Poiché questi ultimi devono venir riconosciuti dall’autorità d’ammissione, la qualità della formazione può essere sorvegliata. Inoltre, con l’opzione “formazione con esame” può essere invertita la tendenza di imparare soltanto per l’esame invece che nell’ottica dell’esercizio della professione.
Proponiamo un esame unitario, come ad es. è il caso anche per l’esame dei trasportatori di merci pericolose. L’esame però dovrebbe svolgersi in centri di formazione di base decentralizzati. In base a un piano didattico quadro dovrebbero essere elaborate direttive d’esame valide per tutti i centri di formazione di base. È pure ipotizzabile la creazione di un pool di domande per tutti i centri di formazione di base che renda eventualmente possibile una soluzione Internet.
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Ordinanza del 1° novembre 2000 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada