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Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 15 pagine
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Allegato 2: Progetto della nuova ordinanza sui maestri conducenti
Sezione 3: Esercizio della professione
Art. 8 Scuole di guida
Il datore di lavoro deve informare l’autorità competente del Cantone dove ha sede la scuola guida circa l’apertura e la chiusura di quest’ultima nonché l’assunzione e la dimissione di impiegati.
Art. 9 Veicoli per la scuola guida
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I veicoli per la scuola guida utilizzati dai maestri conducenti nell’insegnamento pratico della guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (all. 12 n. V OAC). Nei veicoli per la scuola guida delle categorie B, C e D nonché delle sottocategorie C1 e D1, ad eccezione dei veicoli di riserva, devono essere messe a disposizione del maestro conducente le stesse installazioni con comando a pedale dell‘allievo conducente.
2Questa disposizione non si applica all’insegnamento della guida su veicoli adattati alle disabilità fisiche degli allievi conducenti portatori di handicap fisici e ammessi alla
circolazione dall'autorità di immatricolazione. È sufficiente che il veicolo sia dotato di un freno di stazionamento facilmente raggiungibile dal maestro conducente.
3I veicoli per la scuola guida devono essere muniti di specchi retrovisori supplementari per offrire al maestro conducente la stessa visuale dell’allievo conducente. Fanno eccezione gli specchi d'accostamento e quelli anteriori.
Art. 10 Mezzi e locali per l’insegnamento
1Per l’insegnamento teorico, il maestro conducente deve disporre di un locale adatto nonché del materiale per le dimostrazioni e le esercitazioni necessario alla formazione.
2È considerato insegnamento della guida anche l’insegnamento a mezzo di simulatori. Ogni sistema di insegnamento mediante simulatore richiede un permesso speciale. Tale permesso è rilasciato dall’Ufficio federale delle strade se il sistema è conforme al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e se è idoneo all’insegnamento della materia dei corsi di formazione nonché al conseguimento degli obiettivi prefissati.
Art. 11 Dubbi sull’idoneità dell’allievo conducente
Se durante l’insegnamento della guida sorgono dubbi sull’idoneità dell’allievo, il maestro conducente deve informare l’autorità cantonale.
Art. 12 Durata massima della settimana lavorativa
1La durata massima della settimana lavorativa degli impiegati è di 55 ore.
2Può essere prolungata di 4 ore di lavoro straordinario. In caso di esigenze aziendali straordinarie temporanee (per es. fluttuazioni stagionali), sono autorizzate altre 2 ore di lavoro straordinario a settimana. Tuttavia, il totale delle ore di lavoro straordinario prestate nel corso di un anno civile non può superare 208 ore.
Art. 13 Durata massima consentita dell’insegnamento pratico giornaliero e settimanale
1La durata massima consentita dell’insegnamento pratico (art. 2 lett. h) è di undici ore al giorno e di quarantacinque ore alla settimana.
2La durata giornaliera e settimanale massima consentita dell’insegnamento pratico non può essere superata neanche in caso di lavoro straordinario.