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Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 15 pagine
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Allegato 2: Progetto della nuova ordinanza sui maestri conducenti
a. la direzione si fa garante di un’amministrazione irreprensibile della scuola e di una sorveglianza qualificata dell’insegnamento;
b. la scuola professionale dispone di docenti idonei per i singoli gruppi di materie;
c. la scuola dispone di un locale adatto e di materiale confacente;
d. il programma e le materie di insegnamento offrono ogni garanzia per il
raggiungimento della formazione prescritta.
3.2 Le scuole professionali devono far sì che la formazione impartita trasmetta ai maestri
conducenti le conoscenze e le attitudini pedagogiche necessarie. Sulla base di esami scritti o di prove di insegnamento, esse devono assegnare a ogni candidato, per ogni gruppo di materie, una nota che comunicheranno alla commissione d’esame con la documentazione. Esse devono iscrivere i candidati all’esame presso la commissione d’esame competente del luogo in cui ha sede la scuola.
3.3 Se durante la formazione sorgono dubbi sulle capacità richieste al candidato, la
scuola professionale organizza un esame intermedio e invita ad assistervi un
rappresentante della commissione d’esame del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio. Se il candidato non supera questo esame, la scuola professionale propone al Cantone di domicilio il rifiuto della licenza di maestro conducente.
3.4 L’USTRA può annullare l’atto di riconoscimento rilasciato alla scuola professionale se
le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o se la scuola professionale non ha più tenuto corsi di formazione da oltre due anni.
4. Esami di maestro conducente
4.1 Al termine della formazione, i candidati alla licenza di maestro conducente delle
categorie B, C e A devono sostenere un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di materie elencati al numero III. Devono sostenere inoltre un esame pratico, che consiste in una prova d’insegnamento teorico e pratico, al termine del quale devono esprimere un giudizio sull’allievo.
4.2 Chi, dopo aver conseguito la licenza di maestro conducente della categoria B,
intende conseguire la licenza delle categorie C o A, deve sostenere un esame
teorico nelle materie elencate ai numeri III.2 o III.3 e un esame pratico di maestro conducente. Il titolare della licenza di maestro conducente della categoria III che intende conseguire la licenza delle categorie B, C o A deve completare la formazione e sostenere gli esami teorici e pratici nei gruppi di materie che non gli sono stati necessari per l’attività svolta in precedenza.
4.3 Nel giudicare il risultato dell’esame di maestro conducente è tenuto conto delle note
assegnate dalle scuole professionali.
4.4 La commissione d’esame deve notificare per iscritto al candidato il risultato
dell’esame e indicare le note finali per gruppo di materie, la nota di valutazione complessiva e, in caso di insuccesso, i rimedi giuridici. Essa deve comunicare il risultato dell’esame anche al Cantone di domicilio del candidato.