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Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 15 pagine

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Allegato 2: Progetto della nuova ordinanza sui maestri conducenti

Art. 5 Requisiti

1La licenza di maestro conducente della categoria B è rilasciata, su richiesta, alle persone che:

a. presentano un attestato professionale federale valido di "maestro conducente";

b. sono in possesso, da almeno tre anni, della licenza di condurre di durata illimitata della categoria B, hanno durante questo periodo di tempo guidato veicoli a motore senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico e possiedono il permesso per il trasporto professionale di persone

conformemente all’articolo 25 OAC;

c. hanno avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della professione.

2La licenza di maestro conducente della categoria A è rilasciata a persone che

possiedono la licenza di maestro conducente della categoria B e che hanno ottenuto la qualifica supplementare di "maestro conducente per motoveicoli" (conclusione del modulo A) nell’ambito dell’attestato professionale federale di "maestro conducente".

3La licenza di maestro conducente della categoria C è rilasciata a persone che

possiedono la licenza di maestro conducente della categoria B e che hanno ottenuto la qualifica supplementare di "maestro conducente per autocarri" (conclusione del modulo C) nell’ambito dell’attestato professionale federale di "maestro conducente".

Art. 6 Attestato professionale federale di "maestro conducente" e qualifiche

supplementari

1L’organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell’attestato professionale federale di "maestro conducente" garantisce che gli allievi siano messi nelle condizioni di impartire un insegnamento di elevata qualità. Ciò vale in particolare per quelle componenti della formazione che gli allievi conducenti devono seguire obbligatoriamente presso un titolare della licenza di maestro conducente (corsi di teoria della circolazione conformemente all’articolo 18 OAC; formazione pratica di base per allievi motociclisti conformemente all’articolo 19 OAC).

2L’attestato professionale federale di "maestro conducente" è rilasciato unicamente alle persone in possesso delle competenze di cui all’allegato 1 numero 1.

3La qualifica supplementare di "maestro conducente per motoveicoli" (conclusione del modulo A) è rilasciata unicamente alle persone in possesso delle competenze di cui all’allegato 1 numero 2.

4La qualifica supplementare di "maestro conducente per autocarri" (conclusione del modulo C) è rilasciata unicamente alle persone in possesso delle competenze di cui all’allegato 1 numero 3.

5L’identificazione del modulo e dell’offerente come pure il programma quadro

d’insegnamento della formazione professionale modulare per il conseguimento

dell’attestato professionale federale di "maestro conducente" sono requisiti per il rilascio della licenza di maestro conducente e devono essere approvati dall’Ufficio federale delle strade.

Art. 7 Obbligo di notifica

1Il maestro conducente deve annunciare all’autorità, entro 14 giorni, ogni circostanza implicante la sostituzione della licenza di maestro conducente. Devono essere presentati tutti i documenti necessari.

2In caso di cambiamento di domicilio, il nuovo indirizzo deve essere comunicato entro 14 giorni all’autorità competente del nuovo domicilio. In caso di spostamento del domicilio all’estero, deve essere informata l’autorità competente fino a quel momento.